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AdI: nuove indicazioni per gli operatori in caso di sospensione della misura

A cura di Monica Di Cecco
Il messaggio INPS 2132 del 05/06/2024 fornisce indicazioni per gli operatori in merito alla sospensione della misura AdI in caso di mancata presentazione dei nuclei famigliari beneficiari ai Servizi Sociali, entro i 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD). 
 
In merito alle domande AdI presentate tra dicembre 2023 e gennaio 2024, e a gennaio messe in pagamento, il termine dei 120 giorni ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (giorno in cui è avvenuta la trasmissione delle domande accolte ai Comuni), pertanto, dal 25 maggio 2024 sono iniziati a scadere i 120 giorni previsti per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali.
 
Come si devono comportare gli operatori dei Servizi Sociali?  
I Servizi Sociali hanno a disposizione gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con la relativa data di decorrenza dei 120 giorni; pertanto, è stato suggerito agli stessi di attenzionare la convocazione dei nuclei familiari prima della scadenza dell’arco temporale predefinito. 
A riguardo, si informa che è stato introdotto un nuovo ruolo sulla Piattaforma GePI per registrare se il nucleo familiare beneficiario si sia presentato o meno. 
Gli eventi si possono registrare nel seguente modo:
-Avvenuto incontro a seguito di convocazione;
-Presentazione spontanea di un componente del nucleo familiare
-Giustificato motivo per la mancata presentazione del nucleo familiare
 
In tutti e tre i casi, il contatore dei giorni in cui presentarsi ai Servizi Sociali viene azzerato e riavviato, e solo per il caso di giustificato motivo, permane per gli operatori l’onere della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dover aspettare la successiva scadenza. 
 
Inoltre, le registrazioni sulla Piattaforma GePI pervenute entro il giorno 20 del mese, saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento, mentre, quelle successiva alla medesima data, saranno rielaborate per i pagamenti nel mese successivo. 
In questo caso, i beneficiari recupereranno la/le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato. 
 
Il beneficiario che non si presenta alla convocazione dei Servizi Sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura. 
 
Successivamente il primo incontro, il nucleo beneficiario ha l’obbligo di presentarsi ai Servizi Sociali ogni 90 giorni, a esclusione di componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai Servizi sociali nell’ambito di tali percorsi. 
Tale esonero non si applica a soggetti di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità che siano unico componente adulto in un nucleo con minorenni tenuti all’obbligo scolastico.  
 
I componenti del nucleo familiare che sono tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, dopo il primo incontro, devono, invece, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o agli altri soggetti indicati all’articolo 4, comma 5, del medesimo decreto-legge, per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico.
Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di 90 giorni, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l’impiego, in relazione al percorso individuale avviato dai singoli componenti del nucleo familiare, sono gestite con le stesse modalità sopra descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni.  
 
I beneficiari della misura AdI possono verificare il proprio status nella Piattaforma SIISL, accedendo alla propria area riservata, dove sarà possibile consultare anche il contatore dei 120 giorni. 
Inoltre, si informa che nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”, accessibile tramite il portale istituzionale dell’INPS, a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni”
Gli interessati, pertanto, affinché venga assicurata l’erogazione della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione, devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali in tempo utile per le elaborazioni dei rinnovi mensili e le disposizioni dei relativi pagamenti. 
I nuclei familiari beneficiari a cui è stata sospesa la misura a causa della mancata presentazione ai Servizi Sociali entro 120 giorni, potranno comunque effettuare una presentazione successiva per registrare il primo incontro. A partire dal primo rinnovo mensile utile, verrà ripristinata l'erogazione della misura, includendo anche il pagamento delle mensilità arretrate.
 

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