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Affidamenti e incarichi sul PNRR: alcune specifiche tecniche

In questo periodo da alcuni Ambiti territoriali stanno emergendo dubbi riguardanti eventuali procedure più specifiche o derogatorie sul PNRR rispetto ad affidamenti diretti ed incarichi a professionisti.

Il primo dubbio riguarda la questione dell’utilizzo della Centrale Unica di Committenza (CUC) per gli affidamenti diretti.
Secondo l’art. 62 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” del d. lgs. 36/2023 recante il Nuovo Codice degli Appalti, tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
Le stazioni appaltanti che non sono qualificate possono comunque ricorrere agli affidamenti diretti “Sotto Soglia”, senza ricorrere a una stazione appaltante qualificata, utilizzando le procedure telematiche messe a disposizione da una Centrale Unica di Committenza (tipicamente quelle dei soggetti aggregatori regionali, come ad esempio SINTEL in Lombardia e AppaltiFVG in Friuli-Venezia Giulia, EmPulia in Puglia, ecc.), come indicato anche nel paragrafo 2.5.2 – Procedure di individuazione dei soggetti esecutori realizzatori di opere, servizi e forniture di beni – del Manuale Operativo per i Soggetti attuatori della M5C2.1.
Per il PNRR, infatti, non vi è una deroga rispetto al Codice degli Appalti, restando quindi la norma di riferimento il d. lgs. 36/2023.

Un ulteriore dubbio è sorto nel merito di un affidamento di incarico ad un professionista, un lavoratore autonomo.
L’art. 48-bis “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” del D.P.R. n° 602/73 definisce che le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Anche nel caso di incarichi affidati nell’ambito di un progetto del PNRR a valere sull’Avviso 1/2022 per la componente 2.1 della Missione 5 si devono applicare e svolgere i controlli di cui sopra.

Sempre a tal proposito, alcuni Soggetti attuatori si sono chiesti se fosse necessario/si potesse richiedere il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) ad un libero professionista, subordinando l’affidamento di un incarico specifico sul PNRR a tale adempimento da parte del professionista. Naturalmente, come espressamente richiamato dall’Avviso 1/2022, si applica anche in tal caso la legislazione vigente: a decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale. L'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC online con validità di 120 giorni dalla richiesta. La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC:
• datore di lavoro, con riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 22 marzo 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi (o professionisti con incarico ovvero contratto a prestazione d’opera ex articolo 2222 c.c.).
Ai sensi del DPR 445/2000, una Pubblica Amministrazione non può chiedere a un privato di esibire un certificato che può ottenere da altre pubbliche amministrazioni e deve consentire al privato di esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 dello stesso DPR). Pertanto, una stazione appaltante (SA) o più in generale una pubblica amministrazione (PA) non è legittimata ad esempio a chiedere a un’impresa potenziale appaltatrice, che in quanto datore di lavoro è obbligatoriamente iscritta a INPS e INAIL, di presentare un DURC, potendosi desumere la regolarità contributiva (o meno) della stessa da parte della SA/PA direttamente presso INPS e INAIL (mediante, tra l’altro, il portale dedicato di INPS).
Allo stesso modo, la SA/PA non potrà chiedere a un professionista di esibire il DURC, nella misura in cui la regolarità contributiva del professionista (per sé in quanto lavoratore autonomo e non cioè come datore di lavoro) è desumibile direttamente presso INPS e INAIL, dovendo consentire al professionista di attestare la propria condizione di regolarità contributiva mediante certificazione sostitutiva (sempre ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000): si tratta di tutti quei casi in cui il professionista/lavoratore autonomo è iscritto alla gestione separata INPS o a una Cassa Edile (le banche dati INPS contengono infatti anche le posizioni contributive delle casse edili). Se invece il professionista è iscritto a un’altra cassa privata (ad esempio la Cassa dei Dottori Commercialisti) allora la SA/PA potrà richiedere al professionista un certificato che attesti la regolarità contributiva, non essendo tale condizione verificabile altrimenti da parte della SA/PA: tale certificato, che non potrà essere propriamente definito come un “DURC”; sarà richiesto dal professionista/lavoratore autonomo alla propria Cassa, secondo le modalità dalla stessa definite.

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