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Alcune specifiche tecniche sul Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e sul Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC)

In questo periodo da alcuni Ambiti territoriali stanno emergendo dubbi riguardanti la predisposizione del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi e alla nomina del Direttore Esecutivo dei Contratti (DEC).

Il primo dubbio che molti Ambiti Territoriali Sociali (ATS) si pongono è il seguente: è obbligatorio per gli ATS predisporre del Programma Triennale Forniture e Servizi?

All'interno del Manuale Operativo per i Soggetti Attuatori il Programma triennale forniture e servizi viene citato nella parte sulla rendicontazione all'interno di alcune tabelle. Di seguito un esempio:

Fonte: Manuale operativo dei soggetti attuatori della M5C2.1, da pagina 141 in poi

Premesso che la dizione corretta è “programma triennale degli acquisti di beni e servizi” e non come riportato nel manuale “Programma biennale delle forniture e servizi”, l'art.37 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ai commi da 1 a 3 specifica:

1. Le stazioni appaltanti (…) adottano il (…) programma triennale degli acquisti di beni e servizi (…) nel rispetto dei documenti programmatori [altri eventualmente già previsti come ad esempio il DUP – Documento Unico di Programmazione, per gli enti locali] e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a).
I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione.
I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano [anche solo] gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

Mentre all’art 50 comma 1 lettera a) e b) del medesimo D.lgs definisce:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi è quindi obbligatorio ai sensi di legge (comma 1 dell’articolo 37) e ne va esibita copia ai fini rendicontativi per i progetti PNRR.
Naturalmente si tratta di un documento previsionale di programmazione, per cui è uno strumento flessibile che può essere aggiornato, anche se risulta essere più impegnativo in termini di tempo. Infatti, anche se il Programma ha una valenza triennale, questo non si aggiorna come il Piano di Zona una volta ogni tre anni, ma viene aggiornato annualmente.
Un ulteriore dubbio che molti Ambiti Territoriali Sociali (ATS) si pongono è il seguente: la nomina del Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) è obbligatoria in un procedimento di co-progettazione e accreditamento?

Secondo l’art. 114 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) al comma 1 specifica che per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. In altri termini per appalti di servizi e forniture, la nomina del DEC diverso dal RUP è una scelta e non un vincolo.

Dall’altra parte, l’art. 114 del Codice al comma 2 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP: in questo caso rientrano gli appalti di lavori (dove il direttore dell’esecuzione è denominato direttore dei lavori);

Tra l’altro, qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, possono affidarla ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo o intesa. Nel caso in cui il personale non sia disponibile, l'incarico è affidato con le modalità previste dal Codice. Per i contratti di servizi e forniture individuati dall’allegato II.14, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14. L'allegato fa riferimento ai compiti del DEC, riferendosi alle fasi della gara d'appalto, in particolare la fase di esecuzione dei lavori e la fase di collaudo e verifica di conformità.

Per questo motivo si può considerare la nomina del DEC assolutamente non obbligatoria in un procedimento di co-progettazione e accreditamento.

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