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La circolare numero 1 emanata il 4 marzo dal Ministro della Funzione Pubblica supera quanto disposto dalla legge 124/2015 (legge Madia) per quanto riguarda il lavoro agile, che ha visto la fine formale della fase sperimentale con il decreto-legge 9/2020, che all’articolo 18, comma 5 prevede che “All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole “per la sperimentazione” sono soppresse.”
La circolare vuole garantire la continuità delle attività della Pubblica Amministrazione, delle società a controllo pubblico e degli Enti vigilati in occasione dell’emergenza sanitaria COVID-19 dichiarata il 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri per la durata di sei mesi (quindi fino al 31 luglio). Per questo, dichiara conclusa la fase sperimentale del lavoro agile regolamentata dalla direttiva 3/2017 (direttiva Madia) e oltre a chiedere alle PPAA di potenziare il lavoro agile e privilegiare modalità flessibili di svolgimento delle attività lavorative (art. 3 direttiva 1/2020), fornisce precise indicazioni circa le misure e gli strumenti a cui ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa.
Infatti, è ora possibile ricorrere in via prioritaria al lavoro agile come forma evoluta di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro; in particolare, la circolare individua un percorso che ogni Amministrazione saprà adattare alle proprie esigenze. Le tappe indicate sono:
Occorre tenere presente che il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede misure normative volte a garantire, mediante Consip S.p.A., l’acquisizione delle dotazioni informatiche necessarie alle pubbliche amministrazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale.
In particolare, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. Consip è autorizzata sino al 30 settembre 2020 allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente. Inoltre, Consip è autorizzata allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione. Infine, le offerte possono essere presentate sotto forma di catalogo elettronico e la raccolta delle relative informazioni può avvenire con modalità completamente automatizzate.
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