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Decreto 104/2024: Analisi delle Modifiche e Specifiche sulla Condizione di Svantaggio B rispetto al DM 160/2023

A cura di Monica Di Cecco
Il 24 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha enunciato il Decreto 104/2024 che approva le “Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio”, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).

Questo decreto rappresenta un aggiornamento e un'integrazione delle Linee di Indirizzo precedentemente stabilite con il DM 160/2023. Le modifiche più rilevanti emergono nella sezione del nuovo decreto "Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza", dove si analizzano specificamente le condizioni di svantaggio e le corrispondenti responsabilità dei servizi competenti.

Nel seguente approfondimento, si evidenzieranno i cambiamenti introdotti dal decreto in esame rispetto a quello precedente, focalizzandosi in particolare su una specifica condizione di svantaggio:
B: persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Le categorie di persone considerate in condizioni di svantaggio, come delineato nella lettera b), sono suddivise in due principali gruppi:
1. B1: Persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, con grado di invalidità compreso tra il 46 e il 66 per cento, prese in carico dai servizi sociali e/o sociosanitari/sanitari per le quali sia stato attivato un programma di cura e assistenza come sotto definito. La certificazione della disabilità è confermata dalle Commissioni mediche preposte, mentre la valutazione e l'inserimento nei programmi di assistenza sono compiti degli stessi servizi sanitari e sociosanitari o degli assistenti sociali operanti nei Comuni o negli ambiti territoriali sociali. Questo processo di supporto considera le collaborazioni necessarie a rispondere ai bisogni specifici dell'individuo, in linea con le politiche del sistema regionale.

2. B2: Persone in carico ai servizi sociali e/o sanitari che, pur in assenza di patologie e disabilità certificate, presentano bisogni complessi non riconducibili alla mera assistenza economica, e che si trovino, per la loro condizione di elevata fragilità, a forte rischio di esclusione ed emarginazione, a favore delle quali sia stato attivato un programma di cura e assistenza tra quelli sotto definiti. Anche coloro che non hanno ancora ricevuto una diagnosi formale di disabilità ma provengono da percorsi sanitari o sono sotto la tutela di un amministratore di sostegno rientrano in questa categoria. La certificazione dello svantaggio per queste persone può essere emessa dai servizi sanitari e sociosanitari o dai servizi sociali dei Comuni, a seconda degli interventi specifici attivati nell'ambito del programma di cura e assistenza.

La certificazione per l'inserimento in programmi di cura che comportano l'erogazione congiunta di servizi sanitari e sociali può essere determinata attraverso accordi interistituzionali, basati sulla prevalenza dei bisogni degli assistiti. 

Per i soggetti rientranti nella categoria b), i programmi di cura e assistenza includono
percorsi assistenziali domiciliari, territoriali e semiresidenziali: questi includono servizi che combinano aspetti sanitari e sociali, come definito dagli articoli 21 e 34 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, ad eccezione dei percorsi strettamente residenziali;
cure domiciliari: regolamentate dall'articolo 22 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, queste cure sono erogate direttamente a casa dell'individuo;
servizi sociali di assistenza semiresidenziale: esempi tipici includono i centri diurni che offrono protezione sociale, supporto, socializzazione e recupero per persone con disabilità o in condizioni di disagio sociale, e attività di sostegno socio-educativo locali per individui con fragilità particolari;
servizi sociali di assistenza familiare: questi servizi comprendono assistenza domiciliare socio-assistenziale per persone con limitata autonomia o a rischio di emarginazione, e supporto socio-educativo a domicilio per le famiglie di persone a rischio di emarginazione. Il domicilio, in questo contesto, è un luogo significativo per la persona assistita, esterno alle strutture istituzionali;
supporto sociale professionale continuativo: Tali azioni sono volte a superare condizioni di povertà e sono attuate nell'ambito della presa in carico sociale. Includono percorsi di accompagnamento sociale complessi e articolati, finalizzati all'inclusione sociale e al potenziamento delle capacità individuali, necessitando di una serie di azioni prolungate nel tempo e di un monitoraggio costante, spesso in collaborazione con enti del Terzo Settore.

Nei contesti menzionati, le azioni di servizio sociale professionale e i percorsi di assistenza attivati almeno tre mesi prima della presentazione della domanda sono riconosciuti come validi per l'accesso ai benefici previsti. 

In conclusione, il nuovo Decreto Ministeriale 104/2024, che aggiorna il DM 160/2023, chiarisce e dettaglia alcuni aspetti riguardanti le categorie di svantaggio, le amministrazioni responsabili del rilascio della certificazione e la durata della stessa.
 
Allegati: DM 104/2024
 

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