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Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

Particolare attenzione alle cure domiciliari e all'assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale

A seguito dell’approvazione delle Commissioni competenti di Camera e Senato, è stato firmato ieri dal Ministro alla Salute Beatrice Lorenzin il decreto sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che era stato reso disponibile per le Regioni in forma di bozza a partire da luglio. Con la firma del Ministro dell’Economia Padoan e del premer Gentiloni, avverrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata di un regime di piena operatività.

Tra i punti salienti della riforma, che va a modificare il DPCM del 29/11/2001, l’aggiornamento dell’elenco delle prestazioni garantite, una maggiore chiarezza in materia di cure ospedaliere e di ambulatorio, l’introduzione di nuovi vaccini e una copertura più estesa da parte del SSN per quello che riguarda le malattie croniche e rare. Oltre a ciò, la riforma introdurrà la cosiddetta formula “reflex”: ossia quando vi saranno due accertamenti, il secondo verrà eseguito soltanto se l’esito del primo lo richiederà.

Per ciò che riguarda l’organizzazione dei servizi, viene sottolineata l’importanza della valutazione multidimensionale (VMD), in seguito alla quale sono attivati, se ritenuti necessari, i trattamenti terapeutici riabilitativi e assistenziali, a carattere semiresidenziale o residenziale, garantiti dal SSN. Per accedere alle cure domiciliari e alle cure domiciliari palliative, con l’intervento dell’unità di valutazione multidimensionale si avrà anche la redazione di un Progetto di Assistenza Individuale (PAI), che definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona; nella stesura verranno coinvolte tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, sia del paziente sia della sua famiglia. Sono privilegiati nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale gli interventi volti a favorire la permanenza delle persone assistite presso il proprio domicilio, attraverso l’attivazione di risorse disponibili, siano esse formali o informali. Un possibile limite della riforma è la mancanza della definizione di standard nazionali rispetto a livelli di copertura, dotazione di figure professionali, intensità assistenziale o tariffari comuni; l’esigibilità dei diritti non viene dunque aumentata con la nuova normativa, dal momento che viene richiesta solo un’uniformità organizzativa a livello regionale.

Viene definito l’ambito dell’assistenza sociosanitaria distrettuale (domiciliare e territoriale ad accesso diretto) per diverse categorie di soggetti: minori, donne, coppie e famiglie (art. 24), minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25), per i quali sono previsti interventi sia sulla persona che sulla rete sociale, persone con disturbi mentali (art. 26), persone con disabilità (art. 27), persone con dipendenze patologiche (art. 28). Si prevede in tutti i casi la possibilità di una integrazione con interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso in sede di valutazione.

Oltre ad una definizione dei soggetti portatori di bisogno, la riforma definisce anche più in dettaglio i servizi disponibili e il loro funzionamento.

Per quello che riguarda le cure domiciliari, attraverso la VMD verrà definito il bisogno clinico, funzionale e sociale; il servizio si articola poi secondo quattro livelli di intensità, distinti in base ai bisogni sanitari di complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo. Le cure domiciliari a seguito delle dimissioni protette saranno a carico del SSN per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50% negli altri casi. Riguardo invece alle cure palliative domiciliari e assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita, queste vengono distinte in due livelli, di base e specialistiche; nel secondo caso è previsto l’intervento di una equipè multiprofessionale e multidisciplinare, richieste parimenti nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice. Alle persone non autosufficienti verrà garantita l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale (art.30), con due tipi diversi di trattamenti: estensivi di cura e recupero funzionale, a carico del SSN, e di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, comprensivi di interventi di sollievo per chi assicura le cure, a carico del SSN per una quota pari al 50% calcolata sulla tariffa giornaliera. Una distinzione simile è fatta per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone con disabilità (artt. 29 e 34), per le quali i trattamenti residenziali si articolano in riabilitazione intensiva, estensiva o interventi socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue; i trattamenti semiresidenziali invece possono essere di riabilitazione estensiva, totalmente a carico del SSN, oppure di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue (in questo caso il SSN copre il 70% della tariffa giornaliera). Per le persone che necessitano di sostegno alle funzioni vitali e/o soffrono di gravissima disabilità (necessità di disponibilità medica e assistenza infermieristica sulle 24 ore), i trattamenti sono totalmente a carico del SSN.

Infine, una rilevante novità si ha nell’area delle dipendenze (Artt. 28 e 35), con l’introduzione del gioco d’azzardo tra le dipendenze patologiche.

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