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Diritto al lavoro agile: novità nel decreto rilancio

di Valerio Langè
Il decreto-legge del 19 maggio, numero 34, cosiddetto “decreto rilancio” contiene alcune disposizioni circa il lavoro agile sia per quanto riguarda il pubblico impiego, sia per quanto riguarda il settore privato.
L’articolo 90, rubricato “Lavoro agile”, sancisce al primo comma che il lavoro agile diventa diritto del lavoratore a sostegno della conciliazione per la fase di emergenza. In particolare, viene disposto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Si conferma quindi e si rafforza, almeno per la fase di emergenza, l’impostazione della legge 145/2018, che aveva integrato la legge 81/2017 inserendo in coda all’articolo 18 il comma 3-bis, prevedendo la priorità per le neomamme e per i genitori di figli con disabilità.
L’articolo 90 del decreto conferma poi per tutto lo stato di emergenza quanto già previsto e cioè la possibilità di utilizzare dispositivi tecnologici personali per le attività lavorative, lo snellimento delle procedure per avviare il lavoro agile e la possibilità di estendere tali previsioni anche al pubblico impiego.

Per quanto riguarda in particolare il pubblico impiego, occorre fare riferimento alla sezione III del decreto, rubricata “Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni”. L’articolo 263 chiede alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti organizzando il lavoro e l’erogazione dei servizi attraverso flessibilità oraria e introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Si tratta di disposizioni già in parte previste dal decreto-legge 18/2020 ma che tuttavia sono estese fino al 31 dicembre 2020.
Occorre perciò evitare attività di sportello di persona, a favore di forme di servizio a sportello in modalità a distanza, prevedendo apposite forme di lavoro agile.
Il decreto prende poi atto della necessità di interventi formativi e di aggiornamento alla dirigenza, come indicato dal terzo comma.

Per quanto riguarda poi il Ministero della Salute e il Ministero dell’Interno, sono autorizzate maggiori spese per il lavoro agile e in generale lo svolgimento delle attività a distanza. In particolare, in base all’articolo 6, primo comma, in considerazione delle funzioni che è chiamato ad assolvere per la gestione dell’emergenza in atto, il Ministero della Salute non è tenuto a risparmi di spesa per la gestione del settore informatico, anche in ragione delle spese che si sta trovando ad affrontare per l’incremento del servizio informativo per lo smart working dei dipendenti.
L’articolo 23, quarto comma, invece, allo scopo di assicurare l’azione del Ministero dell’Interno e delle Prefetture - U.t.G. nell’attuale situazione di emergenza, autorizza fino al 31 luglio spese per complessivi 2.511.700 euro per l’acquisto di prodotti e licenze informatiche, e di 416.000 euro per materiale per videoconferenze.

È infine da rilevare come occorra monitorare eventuali ulteriori disposizioni che il Ministro per la Pubblica Amministrazione emanerà nei prossimi giorni: il primo comma dell’articolo 263 prevede infatti che “Ulteriori   modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.”

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