Disabili gravissimi e fondo per le non autosufficienze: definito il riparto regionale per il 2016
Le novità introdotte dal Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016
Il 30 novembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto di riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze che assegna 390 milioni alle Regioni e 10 milioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto contiene elementi di novità, ma evidenzia al contempo non poche criticità su cui le Regioni saranno chiamate a confrontarsi.
In primis, si segnalano importanti variazioni relative alla definizione di “persone in condizione di disabilità gravissima”. L’articolo 3 identifica i criteri di eleggibilità che i soggetti devono rispettare per poter essere considerati in condizione di disabilità gravissima (gli Allegati 1 e 2 del Decreto indicano le scale di valutazione, i parametri e le rispettive soglie da utilizzare). In particolare, per persone in condizioni di disabilità gravissima si intendono le “persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento […] o comunque non autosufficienti […] e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤ 34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.”
A questo proposito è bene segnalare che, qualora non siano già in uso i suddetti criteri, sarà necessario valutare nuovamente tutti i soggetti, con conseguente aumento dei tempi e dei costi necessari all’identificazione degli individui eleggibili.
Successivamente alla fase di valutazione, le Regioni sono tenute a implementare modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso Unità di Valutazione Multiprofessionale, adottando la prospettiva della classificazione ICF . Questo requisito comporta una ulteriore criticità per quelle Regioni che non sono dotate di strumenti ICF-based per la valutazione multidimensionale, soprattutto per anziani (dove quasi in tutti i casi si ritrovano strumenti basati su scale geriatriche) e minori (dove rare sono le esperienze di adozione di strumenti di valutazione fondati su ICF-CY).
Il Decreto elenca poi le tre aree di intervento previste:
a) incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio;
b) trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato;
c) interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziali a ciclo continuativo di natura non temporanea.
Infine, le Regioni sono tenute a trasmettere le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate al Casellario dell’Assistenza mediante la trasmissione del modulo SINA. Quest’ultimo onere non è da sottovalutare. Innanzitutto è certamente necessario dotarsi di protocolli e strumenti adeguati per poter effettuare il monitoraggio delle attività. In aggiunta, ai fini della trasmissione dei dati all’INPS, sarà necessario armonizzare i dati rilevati dal tracciato ICF con le informazioni richieste dal tracciato SINA.
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