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DL Cura Italia: le novità per il Terzo Settore

di Paola Asja Butera
Con il DL “Cura Italia” arrivano anche le prime disposizioni per gli enti del terzo settore, definiti dal Presidente Conte, durante la conferenza stampa del 28 marzo 2020, “cuore pulsante della solidarietà in Italia”. ONLUS, organizzazioni di volontariato, agenzie di promozionale sociale e imprese sociali, infatti, si trovano in prima linea a gestire l’emergenza sanitaria, spesso con una riduzione di personale e risorse. All’articolo 35 del DL si fa riferimento alle disposizioni in materia di terzo settore.
Il comma 1 va a modificare quanto sancito all’articolo 101 comma 2, del Codice del Terzo Settore (DL 117/2017), che fissava l’entrata in vigore del provvedimento il mese di agosto 2019, successivamente slittata al giugno 2020 con il Decreto Crescita. Nel presente comma si parla infatti dell’adeguamento degli statuti per ONLUS, Organizzazioni di volontari, Associazioni di Promozione sociale e Imprese Sociali.  Secondo il DL Cura Italia, queste avranno più tempo a disposizione per adeguare gli statuti alla Riforma del Terzo Settore. Il nuovo termine è fissato al 31 ottobre 2020: entro questa data le associazioni e le imprese possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La possibilità di ricorrere a tale modalità agevolerebbe soprattutto per le associazioni di grande dimensione. Gli enti del Terzo settore, oltre a effettuare le modifiche statuarie, dovranno adeguarsi, entro il medesimo termine, alle seguenti disposizioni: le attività da esercitarsi (art. 5 e 6); la raccolta fondi (art. 7); la destinazione del patrimonio e il requisito della mancanza di lucro (art. 8); la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art 9); l’obbligo della redazione del bilancio (art 13).
Al comma 2, si modificano i termini dell’articolo 17 comma 3 del DL 112/2007, titolato “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”. Secondo il DL Cura Italia, le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso entro il 31 ottobre 2020, in deroga ai termini inizialmente sanciti dal dl 112/2007, prorogati successivamente dal DLGS n. 95 al 20 luglio 2018, e infine al 30 giugno 2020, dall’articolo 43 comma 4bis del Decreto Crescita. Sempre entro il 31 ottobre, le imprese sociali potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Come stabilisce l’art. 1, comma 1, d.lgs. 112/2017, la qualifica  di impresa sociale è riservata agli enti che operano in conformità alle disposizioni del decreto; si tratta degli enti che osservano e rispettano tutte le regole in esso contenute, da quelle relative all’attività da esercitarsi (art. 2) a quelle relative all’assenza di scopo di lucro (art. 3), alla redazione e deposito del bilancio sociale (art. 9, comma 2) e al coinvolgimento di lavoratori ed utenti (art. 11).
Un ultimo aspetto riguarda l’approvazione di rendiconti e bilanci. Al comma 3, viene prorogato il termine per l’approvazione del bilancio: una misura che, in considerazione dell’emergenza sanitaria, ha il fine di semplificare gli adempimenti. Secondo quanto scritto nel DL, per l’anno 2020 le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, e le associazioni di promozione sociale, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, potranno approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

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