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Domande che tornano: permessi, straordinari, buoni pasto

di Valerio Langè
In qualsiasi corso circa il lavoro agile, alcune domande sono ricorrenti: come contemperare smart working con permessi, buoni pasto e straordinari?

Le circolari e le FAQ pubblicate e aggiornate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione dettagliano alcuni aspetti fondamentali a vale quindi la pena di approfondire. Le FAQ aggiornate al 31 marzo scorso indicano che è conforme a normativa che la PA non riconosca permessi agli smart worker. Infatti, le amministrazioni possono prevedere, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, l’esclusione, per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, di brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro. Il principio era già chiarito dalla direttiva n. 3/2017, secondo la quale ciascuna PA assume le determinazioni di competenza nell’esercizio dei propri poteri datoriali. Per quanto riguarda, invece, l'ampliamento dell'utilizzo dei permessi per la legge 104, il Ministero indica la compatibilità di un utilizzo " a ore", precisando tuttavia come l’utilizzo dei permessi ad ore sia in controtendenza rispetto alla necessità di limitare gli spostamenti delle persone fisiche e non funzionale, considerato che lo smart working rappresenta, nella fase emergenziale, l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto riguarda, invece, gli straordinari, le medesime FAQ precisano che è possibile escludere prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive. Anche in questo caso, tuttavia, occorre che ciascuna PA, nell’ambito della propria autonomia, regolamenti la materia.
Sia per quanto riguarda i permessi, sia per quanto riguarda gli straordinari, è da rilevare come la circolare 2/2020 sottolinei che “istituti quali prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario”.
Insomma, se non è vietato riconoscere permessi e straordinari, non è certo incoraggiato.

Infine, relativamente al riconoscimento dei buoni pasto, la circolare 2/2020 indica che “le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali”. Ancora una volta, quindi, risulta fondamentale che ciascuna PA provveda a confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali e trasfonda gli accordi raggiunti nel regolamento.

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