Il testo dell'articolo 14 del Decreto Legge 22 ottobre 2020, n. 137, relativo alle "Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza" contiene molti rinvii ad altre norme, che ne rendono complessa la lettura. Si riporta qui nel seguito il testo armonizzato con le indicazioni riportate nei testi normativi richiamati, in modo da agevolare la lettura e la comprensione.
Ai nuclei famigliari già beneficiari della quota del Reddito di Emergenza (di seguito “Rem”) singola prevista dal Decreto Agosto, è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre 2020.
Il Rem è altresì riconosciuto, per una singola quota pari alle precedenti (400 Euro per la scala di equivalenza reddito di cittadinanza del nucleo famigliare fino a un massimo di 2,0 o di 2,1 in presenza di disabili), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari alle precedenti quote (400 Euro per la scala di equivalenza reddito di cittadinanza del nucleo famigliare fino a un massimo di 2,0 o di 2,1 in presenza di disabili);

assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
residenza in Italia, verificata con riferimento al componente ri chiedente il beneficio, anche in deroga alle disposizioni sulle occupazioni abusive in caso di presenza nel nucleo, previa autocertificazione, di persone minori di età o meritevoli di tutela, quali soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora;
un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
mancata percezione delle altre indennità Covid-19 del decreto Cura Italia.
La domanda per tali quote di Rem è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Il riconoscimento delle quote del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di Euro per l’anno 2020 nell’ambito di autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza, in relazione alla quale resta in ogni caso fermo il versamento di eventuali residui ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:
- il nucleo familiare è definito ai sensi della normativa ISEE;
- il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti ISEE;
- il patrimonio mobiliare è definito ai sensi della normativa ISEE;
b) Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
c) Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli istituti di patronato e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
d) Ai fini della verifica del possesso dei requisiti l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare, nelle modalità previste ai fini ISEE.
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