Il Regolamento per il funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità , il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)
La proposta operativa di Synergia
L’articolo 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 ha istituito i “Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) che sostituiscono i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati Paritetici sul Fenomeno del Mobbing. Il CUG, seppure in una logica di continuità con i precedenti Comitati, si afferma come soggetto nuovo e, attraverso la sua funzione di contrasto alla discriminazione e a qualsiasi forma di violenza psichica o sessuale, ha l’obiettivo di favorire la creazione di un ambiente di lavoro sereno e partecipativo. Ciascuna amministrazione è tenuta a costituire un CUG secondo quanto contenuto nelle Linee Guida, e deve adottare, entro 60 giorni dalla sua costituzione, un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso.
A questo proposito, Synergia presenta la propria proposta operativa: una bozza di regolamento per il funzionamento del CUG, un utile strumento di lavoro e di riflessione, adattabile alle esigenze di diverse amministrazioni, che può essere di supporto nella stesura dei regolamenti.
Il documento è stato elaborato partendo dall’analisi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che stabilisce le modalità di funzionamento e di azione dei Comitati e definisce i loro ruoli e competenze. Si è poi passati all’analisi comparativa di 51 regolamenti, di cui 36 provenienti da enti e organizzazioni iscritte al Forum per i Comitati Unici di Garanzia, una rete di CUG composta da diverse amministrazioni. Sono state selezionate varie categorie di amministrazioni (ASL, Comuni, Città Metropolitane, Ministeri e Università) così da avere una panoramica completa delle differenti realtà. È stato poi stilato il vero e proprio elenco di articoli che comprende disposizioni relative a convocazioni, periodicità e validità delle riunioni, rapporto sulle attività, diffusione delle informazioni, casi di dimissioni, decadenza e cessazione del Presidente e dei componenti, audizione di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, ecc., così come richiesto dalla Direttiva del 2011. Infine sono stati inseriti dei brevi commenti al testo degli articoli per i quali è necessario che l’amministrazione compia delle scelte, elencando e motivando le possibili soluzioni.
Il risultato è un canovaccio di lavoro che fornisce i necessari spunti per approfondire la discussione su vari livelli di dettaglio e, contemporaneamente, consente di ottenere un regolamento che punti alla massima valorizzazione delle specificità dell’Ente.