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L’ammissibilità dei costi del personale per i progetti sul PNRR

di Lorenzo Mainas e Arianna Zanon
In questi giorni gli Ambiti Territoriali sono impegnati nella stesura della manifestazione di interesse, prevista dal Piano Operativo di cui alla D.D. n.450/2021 con scadenza 31 gennaio 2022, per l’adesione alle progettualità della sottocomponente 2.1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” della Missione 5 “Inclusione e coesione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come indicato nel precedente articolo, visti i tempi stretti, è molto importante che gli Ambiti Territoriali adottino degli strumenti che permettano loro di sviluppare idee progettuali complete ed innovative per poter arrivare più preparati all’uscita dei bandi progettuali ministeriali prevista entro la fine di febbraio 2022. Una delle questioni che più ha suscitato l’interesse degli Uffici di Piano è quella relativa agli investimenti di personale per l’attuazione degli interventi. Nel PNRR viene specificato infatti che laddove sarà necessario un rafforzamento dell’organico, gli Ambiti dovranno creare un piano di assunzioni adatto a rispondere alle nuove sfide a cui il PNRR si propone di far fronte e, quindi, essere in grado di implementare le azioni di uno o più dei 2000 progetti finanziabili dall’Unione Europea. 
 
Una prima risposta può essere individuata nell’art.1 del decreto-legge n.80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n.113 del 2021, il quale disciplina le modalità di ampliamento dell’organico delle Amministrazioni nel quadro dei progetti del PNRR e, quindi, definisce i criteri di ammissibilità del riconoscimento delle spese per l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato e professionalità esterne, necessarie all’espletamento delle attività progettuali legate al PNRR. A questo riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha recentemente emesso la  Circolare n. 4 MEF- RGS- Prot. 8432 del 18/01/2022 avente ad oggetto PNRR- articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021- indicazioni attuative. Quest’ultima presenta le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali viene applicata la normativa sopradescritta. La Circolare è utile alle Amministrazioni titolari di interventi del PNRR - Amministrazioni, centrali e territoriali, che in quanto soggetti attuatori hanno la titolarità di progetti e azioni finanziate con le risorse indicate nel PNRR - poiché permette di identificare con chiarezza quali costi relativi all’assunzione di nuove risorse umane possano essere considerati ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse  del PNRR.
 
È importante ricordare che, in base al Recovery and Resilience Facility (RRF), le Amministrazioni non potranno attivare iniziative di assistenza tecnica, ovvero quelle azioni finalizzate alla gestione e al supporto allo svolgimento delle attività previste per l’attuazione dei progetti del PNRR. Come stabilito dall’articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, vengono considerate tali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, così come azioni di informazione, comunicazione e consultazione degli stakeholders. Come tali, i costi per l’espletamento di queste attività non sono considerabili come oggetto di rendicontazione del PNRR. 
Inoltre, non vengono ritenuti ammissibili di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi relativi allo svolgimento di azioni ordinarie imputabili alle Amministrazioni, aventi doveri connessi con l’attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR. Non possono quindi essere finanziate dall’UE le risorse per il personale occupato nello svolgimento delle attività ordinarie interne all’Amministrazione, anche se connesse con le progettualità finanziate dal PNRR. 
 
Sono invece ammissibili di finanziamento da parte del PNRR i costi riferiti alle attività, anche affidate ad esperti esterni, strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti. In particolare, si fa riferimento alle spese per reclutamento di personale a tempo determinato ritenuto essenziale per l’attuazione della riforma o del progetto proposto. La Circolare fornisce inoltre una lista a titolo esemplificativo delle funzioni relative al personale assunto che possono essere rendicontate in capo all’Unione Europea, tra cui incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo, incarichi per operazioni di bonifica e incarichi di commissioni giudicatrici. 
Tutti i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione attivati possono essere stipulati per un periodo non superiore a trentasei mesi, con possibilità di proroga fino alla chiusura del progetto o comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In caso di ricorso a soggetti esperti esterni, gli Ambiti Territoriali dovranno seguire le prescrizioni previste dall’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, in particolare deve essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne e devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
 
I costi sopra elencati sono da considerare ammissibili solo nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico del progetto e per ogni progettualità dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti per le quattro fasce finanziarie di progetto.

Fonte: Circolare MEF del 18/01/2022
 
Si sottolinea che l’Amministrazione centrale, all’interno di bandi/avvisi pubblici attraverso cui attiva i finanziamenti del PNRR, ha la possibilità di stabilire specifici criteri, modalità e condizioni in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti potranno imputare le spese relative al personale da rendicontare a carico del PNRR nel relativo quadro economico del progetto. 
Nel caso in cui ci fosse l’esigenza di superare i limiti stabiliti, la richiesta va sottoposta dalla Amministrazione titolare dell’intervento all’Amministrazione centrale che, insieme alla Ragioneria Generale dello Stato, ne valuterà l’ammissibilità. 
 
In conclusione, per le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR è importante ricordare che, affinché i costi afferenti al progetto possano essere ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, devono essere sostenuti con l’unico scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati dello stesso, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza
 

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