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La Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate

Gli Enti Locali e gli Enti Pubblici alla prova del Casellario dell'Assistenza INPS
Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene istituito presso l’istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) il Casellario dell’Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; in altri termini viene definito un Sistema Informativo riguardante le prestazioni sociali cui ogni ente erogatore è chiamato a contribuire per recepire tutte le informazioni necessarie al fine di rafforzare i controlli relativi all’ISEE, di integrare le banche dati e di facilitare il monitoraggio e la programmazione delle politiche sociali per fornire, in ultima istanza, interventi sociali mirati ai reali bisogni dei cittadini. 

Più nel dettaglio il Casellario dell’Assistenza, secondo quanto disposto dal D.M. 8 marzo 2013 e dalle successive modifiche presenti nel D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, entrato in vigore il 25 marzo 2015, è composto da tre banche dati: la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate (BDPSA), ovverosia tutte quelle prestazioni sociali erogate subordinate all’ISEE, la Banca Dati delle Prestazione Sociali (BDPS), ossia quelle non incluse in precedenza, ma in cui comunque è necessaria l’identificazione del beneficiario, ed infine la Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali (BDVM) relativa a quelle situazioni in cui oltre all’erogazione della prestazione è presente anche la presa in carico da parte del servizio sociale professionale. Rientrano in quest’ultima categoria le banche dati SINBA, riguardante infanzia, adolescenza e famiglia, SINA, riguardante la disabilità e la non autosufficienza, ed infine SIP, relativa a povertà, esclusione sociale ed altre forme di disagio. 

Questo decreto, all’art. 2, comma 6, stabilisce che sia l’INPS tramite decreto direttoriale e definire le modalità attuative delle banche dati, tuttavia mentre per la BDPS e la BDVM queste non sono ancora state dettate, la BDPSA è disciplinata dal decreto direttoriale n. 8 del 10 Aprile 2015 ed è in vigore dal 15 aprile 2015

Per competenza, da soli od in modo unificato, gli enti erogatori, circa 10.000 fra Enti Locali ed altri soggetti, sono obbligatoriamente chiamati ad inviare all’INPS attraverso la piattaforma web messa a disposizione dall’Istituto stesso oppure in un contesto di cooperazione applicativa attraverso la Porta di Dominio, che con questo regola i rapporti, tutti quei dati relativi alle prestazioni in cui è necessaria l’identificazione del beneficiario. 

Ogni ente erogatore deve definire un suo “Amministratore locale”, designato dal rappresentante legale, che si pone come responsabile per il corretto svolgimento del flusso di informazioni fra l’INPS e l’ente stesso, reperendo le chiavi d’accesso per usufruire dei servizi dell’Istituto, adottando gli idonei strumenti di verifica e segnalando eventuali errori od abusi. È in capo all’ente, invece, verificare la correttezza formale e sostanziale dei dati da inviare all’Istituto e trasmettere i dati attraverso i canali a disposizione. 

Le informazioni che devono essere trasmesse sono specificate nelle tabelle 1 e 2 del citato D.M. n. 206, tuttavia in sintesi ogni ente erogatore deve fornire i dati relativi alle prestazioni sociali erogate subordinate all’ISEE in cui è necessaria l’identificazione del beneficiario indicando i dati identificativi propri e di quest’ultimo; la tipologia, le caratteristiche ed il valore delle prestazioni sociali agevolate che sono state erogate; il valore sintetico dell’ISEE, dell’ISR e dell’ISP; il numero dei componenti del nucleo familiare e la relativa classe d’età.  

Il decreto direttoriale citato in precedenza non solo definisce quali sono gli enti tenuti a fornire le informazioni, ma disciplina anche le modalità di accesso a queste. Solamente la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate possono avere accesso integrale ai dati forniti dall’INPS: quest’ultimo infatti, sulla base di determinati indici di priorità, prepara liste selettive di soggetti da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale. I Comuni e gli enti erogatori possono avere accesso integrale ai dati solamente per quanto riguarda le informazioni che essi stessi hanno fornito all’Istituto, svolgendo così funzione di supporto al mantenimento di una banca dati interna. Più in generale il Ministero del Lavoro, le Regioni, le Province Autonome, i Comuni e gli altri enti pubblici possono avere accesso limitatamente al proprio ambito territoriale d’azione ai dati presenti nella BDPSA, anche a livello individuale, ma resi anonimi in modo tale da non riuscire a risalire al beneficiario. In questo articolo è stato illustrato per sommi capi in cosa consista il Casellario dell’Assistenza e più nel dettaglio che cosa sia, come funzioni e cosa richiede la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate. 

A novembre 2015 sugli 8037 Comuni presenti in Italia, solamente 136, ossia l’1,69%, aveva fornito informazioni all’INPS tramite la BDPSA. Oltre a ricordare il fatto che tutto ciò è obbligatorio, vale la pena soffermarsi sui vantaggi che una tale operazione può fornire all’ente stesso

Quest’ultimo può avere accesso a tutti i dati relativi alle proprie prestazioni sociali erogate senza dover necessariamente implementare una banca dati interna, ma usufruendo di quella presente presso l’INPS che consente inoltre di ottenere una visione d’insieme attraverso la rappresentazione dei dati in forma aggregata; tutto ciò è integrato dalle informazioni relative alle prestazioni sociali erogate direttamente dall’INPS ai suoi beneficiari, come possono essere gli assegni di maternità o quelli familiari. 
I Comuni possono inoltre verificare la regolarità e la correttezza di quanto dichiarato nelle DSU, nonché segnalare all’Istituto eventuali difformità riguardo le dichiarazioni ISEE. Maggiori infatti sono le informazioni a disposizione dell’INPS, maggiore è la probabilità che eventuali frodi vengano scoperte, in particolare se chi abusa di un servizio sfrutta la mancanza di scambio di informazioni fra i vari enti erogatori. Nel caso in cui la frode venga scoperta, l’ente, fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell’indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, può applicare una sanzione fra i 500 ed i 5000 euro, secondo l’art. 38 del D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 16 comma 5 del D.L. 5/2012. 
Infine per quanto riguarda lo studio per la programmazione della spesa e la definizione di politiche migliori, è da sottolineare come maggiori siano le informazioni a disposizione, maggiori siano i vantaggi per tutti gli enti coinvolti. Si pensi ad esempio alla definizione di una politica regionale oppure a livello territoriale: se da un lato essa avvantaggia sia chi ha fornito i dati sia chi non li ha forniti, è parimenti vero che se tale politica viene definita su dati parziali è probabile che i suoi effetti possano essere inferiori rispetto al loro potenziale od addirittura negativi per l’ente stesso che non ha fornito i dati. 

Emerge dunque chiara sopratutto per i Comuni, singoli o associati, l’importanza  di organizzarsi in modo efficiente per fornire tutte le informazioni necessarie alla Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate, non solo per una questione di adeguamento di legge, ma anche, e soprattutto, per un vantaggio che va al di là della singola entità territoriale.



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