Con il fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è stato istituito all’art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro, tramite la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive al lavoro. Tra i progetti, sono compresi il servizio sociale e i PUC.
I PUC sono stati previsti dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2019, n. 26, istitutivo del Reddito di Cittadinanza, e rappresentano un’occasione di crescita e di inclusione sociale per i beneficiari e per la collettività, in quanto sono strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario e in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio Sociale o il centro per l’Impiego.
Il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2023 n. 156, amplia la titolarità dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) ad altre amministrazioni pubbliche a tal fine Convenzionate con i Comuni, come già previsto dall’art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 84.
Infatti, attualmente la titolarità dei PUC può essere:
- dei Comuni, ferma restante la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale;
- di altre Pubbliche Amministrazioni (PA), di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tale fine convenzionate con i Comuni.
L’Art. citato recita “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”
Nello specifico, i Comuni/Ambiti Territoriali Sociali dovranno rendere disponibile tramite la Piattaforma GEPI, nell’ambito del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, il “catalogo” dei progetti e delle loro caratteristiche; mentre, l’operatore del CPI o del servizio del Comune può registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. (Decreto 156/23, Allegato 1, Capo V).
Nello specifico, il decreto 156/2023 all’art. 3 comma 3 definisce che i possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari dell’AdI che sottoscrivono il solo Patto per l’Inclusione Sociale sono comunicati dagli operatori del servizio sociale dei Comuni attraverso la piattaforma GePI, mentre gli abbinamenti che riguardano i beneficiari del SFL e i beneficiari AdI tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa che sottoscrivono anche il Patto di servizio sono comunicati dai responsabili dei centri per l’impiego o dei servizi per il lavoro attraverso le Piattaforme di riferimento.
Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio prevista nel Patto di servizio e nel Patto per l’Inclusione Sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all’INPS.
L’art. 3 comma 5 del Decreto 156/23 definisce che, il Comune o altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro che potrà essere cartaceo o elettronico.
Inoltre, la verifica della effettiva partecipazione al PUC è in capo al Comune o alla Amministrazione pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore.
Pertanto, se per l’attuazione del progetto esiste una convenzione con il Comune titolare del PUC, quest’ultimo è tenuto a comunicare le eventuali sanzioni o denunce di infortunio per conto del soggetto attuatore.
Nel caso in cui titolare e attuatore del PUC è un’altra pubblica amministrazione il registro presenze e l’eventuale denuncia di infortunio sono curati dall’ente titolare del PUC.