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La piattaforma GePI tra chiarimenti e mancanze

di Anna Rio
Quello configurato dal Reddito di Cittadinanza è senza dubbio uno dei più importanti sistemi con cui Ambiti e Comuni si stanno confrontando in questi mesi. La piattaforma GePI, ufficialmente istituita con il Decreto Ministeriale 108 del 2 settembre, è un elemento portante del sistema: attraverso GePI, gli operatori devono infatti adempiere agli obblighi e alle responsabilità connessi alla misura. Nonostante sia attiva da mesi, la piattaforma presenta ancora ambiguità circa alcune importanti funzionalità. Con una Nota del 25 ottobre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso fornire alcuni chiarimenti, al fine di indicare ad Ambiti e Comuni le modalità operative – anche se non del tutto definitive – da applicare in questa prima fase di avvio del sistema informativo.

Avvio dei controlli anagrafici ordinari
La prima parte della Nota riguarda i controlli anagrafici ordinari, ossia quelli sul requisito di soggiorno e sul requisito di residenza di dieci anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. L’elemento di particolare complessità contro il quale si sono imbattuti i responsabili dei controlli anagrafici riguarda le situazioni nelle quali, durante la verifica dei periodi di residenza, si riscontra un trasferimento del nucleo beneficiario da un diverso Comune.
In teoria, da normativa, i responsabili per i controlli devono, attraverso GePI, rimandare il caso direttamente ai responsabili del Comune di provenienza, avviando dunque un iter di ricostruzione del percorso del nucleo, fino al completamento della verifica dei dieci anni di residenza.
In pratica, gli operatori addetti ai controlli hanno nelle ultime settimane riscontrato un gap tra quanto previsto dalla normativa e quanto effettivamente realizzabile attraverso la piattaforma, all’interno della quale non esiste alcuna opzione di rimando – o di comunicazione – ad altri Comuni.
La nota allora chiarisce innanzitutto una questione ormai evidente: la funzionalità per il rinvio diretto ai Comuni di precedente residenza non è ancora attiva. Il limite temporale che viene fissato per la sua implementazione è il termine dell’annualità corrente.
Viene poi aggiunto che, nel frattempo, i Comuni di residenza attuale sono tenuti comunque a svolgere le attività di verifica, acquisendo informazioni dagli uffici anagrafe coinvolti nelle modalità ordinarie, dunque al di fuori del sistema GePI.
Ciò significa che ora il Comune di residenza attuale è responsabile della ricostruzione dell’intero percorso di residenza del nucleo, di cui deve attestare il complessivo raggiungimento dei requisiti anagrafici. Per agevolare il lavoro dei responsabili dei controlli anagrafici, la Nota ribadisce che è possibile convocare i beneficiari per acquisire chiarimenti e informazioni. Tale possibilità potrebbe dimostrarsi particolarmente utile nei casi in cui il nucleo abbia alternato periodi in Italia e periodi di residenza all’estero; quindi, i Comuni dovranno strategicamente avere cura di sfruttare anche questo strumento informativo a loro disposizione.

Una nuova funzionalità per i Coordinatori dei controlli
Inoltre, la Nota introduce una nuova funzionalità di GePI per gli utenti con il ruolo di Coordinatore dei controlli anagrafici: essi dovranno validare la segnalazione del mancato possesso dei requisiti di residenza, effettuata dal responsabile dei controlli anagrafici. Nello specifico, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti da loro svolti, i coordinatori apporranno su GePI un flag finale che darà luogo alla notifica all’Inps ai fini dell’applicazione della decadenza del beneficio; il coordinatore non dovrà più dunque esclusivamente “smistare” i nuclei, assegnandoli in modo appropriato ai responsabili dei controlli, ma anche partecipare alla fase finale delle attività: una nuova responsabilità non indifferente. Inoltre, la Nota esplicita che al momento della validazione della segnalazione è opportuno inviare al beneficiario una notifica che lo consapevolizzi in merito al riscontro effettuato e alla conseguente decadenza del beneficio; implicitamente, anche questa funzione di comunicazione ricade ora sul Coordinatore dei controlli.
Non è tuttavia necessario allarmarsi: è infatti ragionevole attendersi una percentuale limitata di casi di riscontro della mancanza dei requisiti anagrafici necessari ai fini della partecipazione alla misura RdC.

Piano straordinario di controlli: come?
L’ultimo paragrafo della Nota riguarda il Piano straordinario di controlli sulla composizione del nucleo dichiarato ai fini ISEE. In base all’Accordo del 4 luglio, devono infatti essere disposte verifiche di questo tipo su un campione del 5% dei beneficiari RdC. Tuttavia, quanto prefigurato dall’Accordo non ha ad oggi trovato un chiaro riferimento applicativo e operativo, dal momento che su GePI non esistono sezioni o caselle relative a questo adempimento demandato ai Comuni. A tal proposito, nella Nota del 25 ottobre, il Ministero dichiara che verrà sviluppata – senza in questo caso indicare un target temporale – la funzionalità di GePI utile ai fini dell’estrazione del campione del 5%, sulla base di alcuni indicatori. Peraltro, il principale elemento di ambiguità, che persiste nonostante la Nota, è rappresentato dal modo in cui i Comuni possano e/o debbano muoversi ora: aspettare l’attivazione della funzionalità su Gepi o procedere all’adozione e all’implementazione di un proprio Piano straordinario di controlli?

Il quadro che emerge dagli interventi operati dal Ministero in queste settimane (tra cui alcune Note e l’incontro formativo svolto in modalità Webinar su YouTube) conferma che ci troviamo ancora in una situazione di transizione. Nonostante ci siano ancora punti di GePI in attesa di definizione, è fondamentale che Ambiti e Comuni, e in particolari gli operatori accreditati sulla piattaforma, portino avanti il lavoro attraverso quelle parti del sistema già funzionanti: in questo modo, i continui aggiornamenti a cui assisteremo nelle prossime settimane potranno essere implementati in modo tempestivo ed efficace.

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