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La Riforma dell’ISEE: gli ultimi sviluppi

L’evoluzione legislativa del Nuovo ISEE, le sentenze del TAR Lazio e i provvedimenti del Governo
Il 5 dicembre 2013 è stato approvato il DPCM 159/2013 relativo al “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, ovvero il cosiddetto Nuovo ISEE, che rivede le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Per rendere effettivamente applicabili le nuove disposizioni, al DPCM 159/2013 è seguito il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 (“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”) che contiene le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Per Comuni e Ambiti Territoriali, chiamati ad adeguare i propri regolamenti, si tratta di un passaggio critico, tenuto conto dei dubbi interpretativi lasciati aperti dal decreto e soprattutto dalla mutevolezza del quadro normativo nazionale. L'11 febbraio 2015 il TAR del Lazio ha infatti accolto, anche se parzialmente, tre ricorsi presentati contro il decreto. Le tre sentenze (TAR Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) stabiliscono di escludere dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale i “trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche” (art. 4, comma 2 lettera f) e di annullare il DPCM 159/2013 nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (art. 4, lettera d, n. 1, 2, 3).
Contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato, che però, il 29 febbraio 2016, con le sentenze n. 838, 841 e 842, ha respinto i ricorsi confermando la tesi del TAR.
Il 26 maggio 2016, in sede di conversione di un decreto legge che tratta di altra materia, il Governo ha approvato un emendamento per applicare le sentenze del Nuovo ISEE (Art. 2-sexies D.L. 29.03.2016 n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e dalla ricerca”). Le disposizioni contenute nel DL 42/2016 non sono tuttavia definitive. Da un lato sarà necessario un ulteriore intervento legislativo poiché il Consiglio di Stato ha chiaramente indicato che occorrerà correggere l’art. 4 del DPCM e fare “opera di coordinamento testuale”; dall’altro la condotta del Governo è stata ampiamente criticata dalle associazioni dei disabili e non sono quindi da escludersi ulteriori ricorsi al tribunale amministrativo competente.
Dopo aver confermato che, come previsto dalle sentenze, “sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità”, nel comma successivo il governo cancella le franchigie e introduce “la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente”. Il testo approvato dal Governo obbliga gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate a emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto gli atti normativi necessari per l’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni. L'emendamento pone a carico degli enti erogatori un nuovo ademplimento: nel caso in cui un ente sia esso stesso anche erogatore di somme indennitarie (laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF) a un soggetto non disabile, per accertare che quel soggetto, beneficiario di una o più prestazioni sociali agevolate, abbia ancora diritto a tali prestazioni, dovrà correggere il valore ISEE risultante dall’attestazione INPS. Dal valore ISEE dovranno cioè essere sottratti gli importi di prestazioni relative a tali trattamenti assistenzial e indennitari erogati dall'ente stesso. Si tratta di un'ulteriore complicazione per gli enti locali, in un quadro ancora caratterizzato da forte mutevolezza e turbolenza degli stake holder.
L’emendamento del Governo avrà quindi ripercussioni, per gli enti erogatori, anche rispetto all'assolvimento degli adempimenti relativamente alla Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate, contenuta nel Casellario dell’Assistenza INPS che, da aprile 2015, è entrata ufficialmente in funzione.



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