La conversione parlamentare del decreto rilancio, completata lo scorso 17 luglio, ha dato origine alla
legge 77/2020, che consente di definire un quadro più certo circa il futuro del lavoro agile e le prospettive degli smart worker del pubblico impiego.
In primo luogo, il diritto al lavoro agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
In secondo luogo, il fondo di cui al comma 65-ter, cioè il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali istituito nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e consente di rendicontare anche interventi volti alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.
Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche, fino al 31 dicembre 2020 le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a applicare il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione potranno essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.
Viene poi introdotto uno specifico strumento per programmare in modo più organico lo smart working. La legge prevede infatti che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
È da rilevare che in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano: si aumenta quindi considerevolmente l’obiettivo fino ad ora indicato dalla Direttiva 3/2017 pari al 10%. Il raggiungimento di tali obiettivi è realizzato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica: in questo senso, lo smart working può diventare una interessante leva per individuare nuove risorse.
Infine, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione saranno definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio.