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Novità del Decreto Ministeriale 156 del 15 dicembre 2023 “Modalità e termini di attuazione di Progetti utili alla collettività”

A cura di Marika Paterniti e Arianna Zanon
Lo scorso 18 gennaio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 “Modalità e termini di attuazione di Progetti utili alla collettività”, con cui vengono approvate le modalità e i termini di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Rispetto al Decreto Ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019, vi sono importanti novità degne di attenzione.

In particolare, nel comma 1 dell’articolo 2 del DM 156/2023 viene specificato che solo i beneficiari dell’AdI e di SFL che hanno previsto nel loro percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa la partecipazione ai PUC, sono obbligati a parteciparvi, pena la decadenza del beneficio. La partecipazione è, invece, facoltativa per coloro per cui ciò non è espressamente previsto dal percorso personalizzato, che possono, quindi, aderire volontariamente concordandolo con i servizi sociali del Comune e/o dell’Ambito Territoriale di residenza.  
Nell’allegato è presente la possibilità di inserire all’interno dei PUC anche alcuni soggetti appartenenti ad altre categorie (e quindi non solo i beneficiari dell’AdI e del SFL), in questo caso, però, i soggetti titolari non potranno usufruire del Fondo Povertà e/o di altri Fondi europei. L’onere dei costi ricadrà esclusivamente sulle pubbliche amministrazioni stesse, che potranno però usufruire anche di eventuali altre sovvenzioni.

Il comma n.2 del medesimo articolo specifica meglio gli enti a cui spetta la titolarità, cioè la responsabilità, dei progetti: oltre al Comune di residenza dei beneficiari, con il DM 156/2023 anche un’altra pubblica amministrazione che agisce all’interno del territorio del beneficiario può essere titolare. Vi è comunque la possibilità di creare collaborazioni con gli Enti del Terzo Settore, pur restando la responsabilità al Comune, che potrà delegare solo l’organizzazione dei PUC ad altri enti. Inoltre, nell’allegato si introduce la possibilità dello svolgimento dei PUC direttamente presso Enti di Volontariato/Enti del Terzo Settore e a titolarità degli stessi, a differenza di quanto era in vigore con il DM 149/2019, in cui, come precedentemente ricordato, la titolarità dei progetti spettava esclusivamente al Comune di residenza del beneficiario.

All’interno dell’allegato sono definite le caratteristiche degli enti che possono configurarsi come soggetti titolari oltre ai Comuni: si tratta o di PA convenzionate oppure di società partecipate dai Comuni, a condizioni che il capitale sia interamente pubblico e che la società si qualifichi come società in house, che deve, cioè, essere iscritta come tale al registro ANAC e l’attività oggetto del PUC deve rientrare nelle mansioni previste dal contratto di servizio.

La partecipazione degli Enti del Terzo Settore è soggetta ad una procedura ad evidenza pubblica e gli enti devono essere iscritti al RUNTS. Diversamente dal DM 149/2019, in questo decreto è esplicitato l’obbligo di stipulare un’assicurazione ai volontari

Nell’articolo 3 della legge sono identificate le modalità attuative: un’importante novità in merito riguarda il fatto che il catalogo dei PUC attivabili dal Comune e/o dalle altre pubbliche amministrazioni è comunicato nell’apposita sezione della piattaforma GEPI ed è reso disponibile non solo agli operatori sociali già accreditati, cioè il servizio sociale e i servizi per il lavoro, come era già prima, ma anche ai beneficiari stessi, che possono, in questo modo, essere coinvolti nella scelta dei progetti a cui partecipare secondo le proprie aspirazioni e competenze.

Al comma n.7 dell’articolo n.3, si dispone che nel caso in cui l’ente titolare si dovesse rendere conto che vi sono delle criticità nell’attuazione del PUC o per il soggetto beneficiario, questo può essere sostituito direttamente dall’ente titolare.

Nell’ultimo articolo vengono indicati i fondi a cui le pubbliche amministrazioni possono attingere: il Fondo povertà e alcuni fondi europei, come il Programma nazionale inclusione (Piano Inclusione 21-27).  In particolare, tra i costi che vengono rimborsati dai fondi sopracitati vi rientrano anche quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro e la relativa formazione. Vi è, però, una fattispecie particolare riguardante le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, per cui i datori di lavoro non sono soggetti agli obblighi del d.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, per cui, nel caso in cui dovessero decidere di effettuare corsi per la sicurezza sul lavoro, gli oneri di spesa sarebbero interamente a carico loro e/o di eventuali altri fondi stanziati dai comuni.

In seguito ad un periodo di 12 mesi, il Ministero si riserva la possibilità di applicare eventuali correttivi a queste nuove modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività sulla base di possibili criticità e/o segnalazione che potrebbero emergere. 

Le novità introdotte con il decreto n.156/2023 hanno segnato un cambiamento importante nella gestione dei Progetti Utili alla Collettività. Come si è visto, infatti, la titolarità dei progetti viene allargata ad enti diversi dai Comuni, includendo non solo altre Pubbliche Amministrazione ma anche gli Enti di Volontariato e gli Enti del Terzo Settore, il cui ruolo diventa centrale. In più, i soggetti beneficiari vengono coinvolti attivamente nella scelta dei progetti da aderire, poiché il catalogo dei PUC attivabili è adesso disponibile per una loro consultazione, che prima, invece, spettava solo agli operatori. Inoltre, viene data importanza alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, tanto da essere compresa nelle voci di spesa rimborsabili dai Fondi destinati ai PUC. 

È chiara la volontà del Ministero di rendere i Progetti Utili alla Collettività un’occasione di formazione e di inclusione sociale per i beneficiari, migliorandone la gestione rispetto agli anni passati, senza dimenticare il necessario supporto di cui i Comuni e/o gli altri Enti titolari necessitano per la piena e funzionale realizzazione degli stessi.

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