Il Decreto legislativo numero 62 del 2024 modifica la Legge 104 del 1992 introducendo l’articolo 5bis relativo all’accomodamento ragionevole, ossia un dispositivo definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia ai sensi della Legge n°18 del 3 settembre 2009. La Legge entrerà a vigore a seguito di un periodo di sperimentazione che durerà 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2025. L’articolo 2 della Convenzione stabilisce che “per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. Le modifiche o adattamenti a cui si riferisce l’articolo possono essere sia adattamenti strutturali, oppure adattamenti di altro tipo che possano permettere alla persona con disabilità di svolgere compiti e mansioni in una situazione di uguaglianza. Per chiarezza, facendo un esempio relativo al contesto lavorativo (in cui viene disciplinato l’accomodamento ragionevole dalla Legge 68/99 come modificata dal Decreto Legislativo 151/2015), può essere un accomodamento ragionevole un intervento di rimozione di barriere architettoniche, come la realizzazione di diverse modalità organizzative e lavorative: si tratta in generale di quelle misure predisposte per far sì che la persona con disabilità non subisca un’ingiusta discriminazione nel godimento delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Il confine delle azioni possibili è definito dal criterio di ragionevolezza che caratterizza sia il dispositivo pensato dalla Convenzione, sia la normativa italiana, il quale non pone dei margini definiti con cui valutare l’adeguatezza delle misure, né la sproporzione dell’onere. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prevede l’opportunità di ricorrere all’accomodamento ragionevole sia per l’educazione (articolo 24), sia per il lavoro (articolo 27), ponendo l’onere agli Stati parte di realizzare tali interventi. L’articolo 5bis della Legge 104/92, come modificata dal Decreto Legislativo in esame, non specifica alcun confine di sua applicabilità.
Come per altre novità introdotte dal Decreto 62/24, anche l’introduzione dell’accomodamento ragionevole nella Legge 104 del 1992, contribuisce alla diffusione della concezione biopsicosociale della disabilità nei testi normativi italiani. Questo dispositivo ha ragione di esistere proprio in virtù del riconoscimento della stretta connessione che hanno ambiente e compromissione, che può essere fisica, intellettiva, psicologica e sensoriale, nel determinare gli ostacoli che costituiscono la disabilità. Per questa ragione l’accomodamento ragionevole interviene sulla causa ambientale per abilitare gli individui attraverso degli interventi mirati “nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”, come stabilito dall’articolo 5bis della Legge 104/92 modificata dal Decreto 62/24.
L’adozione di un accomodamento ragionevole può essere richiesta dalla persona con disabilità o da chi per esso (esercente responsabilità genitoriale, tutore, amministratore di sostegno) tramite apposita istanza scritta rivolta alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati dell’accomodamento ragionevole. Il richiedente partecipa al procedimento relativo all’individuazione dell’accomodamento ragionevole, facendo sì che le misure implementate rispettino quanto stabilito dal comma 5 del nuovo articolo 5bis della Legge 104 del 1992, così l’intervento: “deve risultare necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”. La pubblica amministrazione, attraverso incontri personalizzati, può informarsi rispetto alle esigenze della persona con disabilità che richiede l’attivazione del dispositivo e tenere conto di quanto emerso per la formulazione del provvedimento finale. Qualora la pubblica amministrazione dovesse ritenere impossibile accordare l’accomodamento ragionevole, il procedimento si concluderebbe con un diniego informato per cui è ammesso ricorso. In questo caso, sia che il diniego provenga dall’amministrazione pubblica, dal concessionario dei pubblici servizi o da un soggetto privato, l’istante e le associazioni legittimate hanno la facoltà di chiedere all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole. Nei casi in cui il diniego provenga dall’amministrazione pubblica o da concessionari di pubblici servizi, è altresì possibile formulare una nuova proposta per superare le criticità riscontrate. Ciò non sembra essere previsto qualora il soggetto privato dell’accomodamento ragionevole neghi la predisposizione delle misure richieste dalla persona con disabilità.
L’articolo 5bis della Legge 104 del 1992, sebbene introduca uno strumento aggiuntivo concretamente impugnabile dalle persone con disabilità per far sì che i loro diritti vengano garantiti, non predispone alcuna risorsa umana, strumentale e finanziaria aggiuntiva per la sua realizzazione, né approfondisce il criterio di ragionevolezza sulla base del quale proporre e valutare le richieste di accomodamento ragionevole. Rimane quindi un criterio decisionale dai contorni sfumati, che dovrà essere oggetto di futuri chiarimenti per garantire alle persone con disabilità l’effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.