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PNRR e co-progettazione: quale CIG è necessario acquisire?

di Arianna Zanon e Emilio Gregori
Numerosi sono gli Ambiti Territoriali Sociali alle prese con procedimenti di co-progettazione per lo sviluppo di interventi per l’attuazione della Missione 5 componente 2.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati a valere sull’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La co-progettazione è un istituto ancora molto giovane, già alla prova del fuoco su un meccanismo finanziario così complesso come quello del PNRR: le regole generali faticosamente in corso di consolidamento anche grazie alle Linee Guida dell’ANAC sono da inquadrare nella specificità delle regole del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la gestione complessiva di #nextgenerationitalia.

Da ultimo la necessità di chiedere il CIG ordinario per i procedimenti di coprogettazione inerenti il PNRR in luogo dello SMART-CIG.

Il Codice identificativo di gara (CIG) è un codice alfanumerico che è stato introdotto dall’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 per permettere la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione italiana. Deve essere richiesto prima dell’erogazione di risorse pubbliche per l’esecuzione di contratti, a prescindere dal ricorso o meno ad una gara per l'affidamento dell’opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico. La legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, inoltre, prevede che, ai fini del controllo, la Pubblica Amministrazione utilizzi conti correnti dedicati per l’incasso e i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti dai contratti di appalto, eviti il denaro contante e ricorra a strumenti tracciabili per i pagamenti. 

Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e il Decreto Semplificazioni, sono state introdotte delle modifiche al Codice dei Contratti Pubblici allo scopo di coordinare i due sistemi normativi (CTS e CCP) in materia di servizi sociali e sanitari e di introdurre elementi di semplificazione per alcune tipologie di prestazioni. Nella delibera ANAC n.371 del 27 luglio 2022, recante le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e nella delibera ANAC n.382 del 27 luglio 2022, recante le Linee guida n.17 – Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, viene sottolineato che le forme di co-programmazione e co-progettazione attivate con Enti del terzo settore anche mediante forme di accreditamento sono estranee all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, anche se a titolo oneroso. Questi strumenti collaborativi, infatti, si differenziano dagli ordinari strumenti amministrativi perché non sono basati sullo scambio di prezzi e corrispettivi, ma sui principi di sussidiarietà e di collaborazione e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni del Codice del Terzo Settore e della legge n.241/1990. Inoltre, nelle due delibere viene specificato che la legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, come le procedure di co-programmazione e co-progettazione.

Quali sono, quindi, gli adempimenti per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali ai fini dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari? L’ANAC ha dissipato ogni dubbio pubblicando nel proprio sito internet, alla pagina dedicata alla tracciabilità dei flussi finanziari, la risposta alla FAQ E.2, che si riporta in seguito: 

“Per la co-programmazione e la co-progettazione di servizi sociali, l’acquisizione del CIG è richiesta ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche, è consentita l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo, selezionando la voce “coprogrammazione/coprogettazione di servizi sociali”. Restano salvi gli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati (obbligo di comunicazione del conto corrente) e all’indicazione del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera delle imprese.”

In sintesi, anche per le procedure di co-programmazione e co-progettazione di servizi sociali, ove prevista l’erogazione di finanziamenti pubblici, è necessaria l’acquisizione dello SmartCIG
Secondo le regole generali, lo SmartCIG viene richiesto utilizzando una procedura semplificata negli appalti di modesto valore economico, ossia per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000. Nel caso, però, di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), l’ANAC ha chiarito, con la delibera n.122 del 16 marzo 2022, che per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie all’attività di monitoraggio, è sempre richiesta l’acquisizione di un CIG ordinario attraverso il sistema Simog, ovvero anche per gli affidamenti sotto €40.000 e per le procedure di co-progettazione.

Naturalmente, al netto di questa peculiarità, nei procedimenti di coprogettazione, resta in capo all’amministrazione procedente l’osservanza di tutte le altre regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in primis, ad esempio, quella relativa alla richiesta di comunicazione da parte degli Enti del Terzo Settore co-progettanti del conto corrente dedicato, nonché quella relativa all’utilizzo del CIG negli strumenti di pagamento utilizzati.

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