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Reddito di Cittadinanza, si amplia la platea di beneficiari? Cosa cambia per l’Isee.

di Francesco Cifarelli
Il “Decreto Crescita”, convertito con la legge 58 del 2019, apporta alcune novità per chi richiede il Reddito di Cittadinanza. Si ampliano i casi in cui potrà essere chiesto l’Isee e viene introdotta la doppia opzione di calcolo per quanto riguarda l’Isee ordinario.
 
Sino ad oggi, in base alle regole dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, l’Isee corrente poteva essere richiesto solo in caso di sussistenza di una di queste condizioni: il peggioramento della situazione reddituale della famiglia, di oltre il 25%, o il cambiamento della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti del nucleo di famiglia, nei 18 mesi precedenti la richiesta. Dalla situazione reddituale erano esclusi i trattamenti assistenziali e i sussidi ricevuti, di cui ora si tiene invece conto. Pertanto in caso di perdita di un contributo o di un sussidio, sarà possibile ottenere un’ISEE aggiornato, ISEE corrente appunto, che avrà validità di 6 mesi.
 
A proposito di questa novità, viene reso noto dal Ministero del Lavoro che “L’obiettivo è quello di rendere meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio e venire incontro alle esigenze dei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica. In conseguenza di ciò, si allargherà pure la platea di beneficiari che potranno accedere al Reddito di Cittadinanza” superando i problemi per i richiedenti del Reddito di Cittadinanza che avevano lavorato nel 2017, a cui veniva precluso l’accesso ai benefici e alla “dote” derivanti dalla misura, in quanto l’Isee per il Reddito di Cittadinanza faceva riferimento a un periodo in cui si beneficiava di trattamenti di altro tipo che sopperivano o aiutavano a sopperire alla condizione di povertà.
 
La conversione del Decreto Crescita consentirà di ottenere il Reddito di Cittadinanza, ampliandone con ogni probabilità già da subito la platea.
 
Con la novità introdotta, infatti, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente corrente potrà essere richiesto dalle famiglie nel caso in cui uno dei componenti del nucleo perda il lavoro (oppure un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef). Ovvero, in alternativa e non necessariamente contestualmente, se la situazione reddituale familiare al lordo dei trattamenti assistenziali dovesse peggiorare di oltre il 25%.
 
Un’altra modifica è stata poi apportata al comma 4 dell’articolo 10 del d.lgs. 147/2017, che prevedeva che nel calcolo dell’ISEE ordinario si considerassero i redditi dell’anno precedente e non i redditi di due anni prima, come da formulazione del DPCM 159/2013. Infatti, con l’entrata in vigore del “decreto crescita”, si registra una parziale marcia indietro, nel senso che di norma nella Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata i redditi di riferimento sono quelli del penultimo anno precedente, tuttavia viene data la possibilità al richiedente di aggiornare la dichiarazione con i redditi dell’ultimo anno, se più conveniente. Viene così comunque mantenuta questa seconda possibilità per i richiedenti di ottenere un indicatore della situazione economica più rappresentativo delle proprie condizioni attuali.

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