Continuano gli aggiornamenti circa le disposizioni in materia di
Reddito di Emergenza (Rem). La
circolare INPS n. 61 del 14 aprile 2021 recepisce, infatti, le novità introdotte relativamente ai requisiti richiesti per l’accesso al Rem e a una nuova categoria di beneficiari. In particolare, nella circolare vengono illustrati nel dettaglio i requisiti di residenza, economici e di compatibilità richiesti.
Come ricordiamo, il
Reddito di Emergenza è stato istituito dal
Decreto Rilancio (
decreto-legge 19/05/20 n. 34) in risposta alla crisi sociale ed economica connessa a quella sanitaria
Covid-19, come sostegno economico in favore dei nuclei familiari in difficoltà e, infatti, viene riconosciuto non al singolo richiedente, bensì all’intero nucleo.
Il Decreto Rilancio ha previsto, inoltre, che per l’accesso al Reddito di Emergenza venissero soddisfatti determinati requisiti socio-economici:
Requisiti di residenza
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia. Tale requisito si riferisce solamente al componente che richiede il beneficio.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve possedere (ad aprile 2020 e, a seguito di un successivo aggiornamento, a maggio 2020) un reddito familiare inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio (il calcolo dei quali viene indicato nella circolare INPS), un patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno passato inferiore a 10.000 euro e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
Requisiti di compatibilità
Il Reddito di Emergenza si configura, innanzitutto, come misura residuale rispetto alle altre misure Covid-19, perciò può essere erogato esclusivamente nel caso in cui nessuno dei membri del nucleo richiedente abbia già usufruito delle altre indennità emergenziali. Inoltre, risulta essere non compatibile con prestazioni pensionistiche, rapporti di lavoro dipendente e collaborazioni coordinate e continuative, Reddito e Pensione di Cittadinanza.
Successivamente, il 22 marzo 2021, è stato pubblicato il
Decreto Sostegni (
decreto-legge 22/03/2021 n. 41), il quale ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di
Reddito di Emergenza per i mesi di
marzo, aprile e maggio 2021. Di nuovo, è stato previsto che il beneficio venisse riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà e in possesso di tutti i requisiti. Questi ultimi vengono illustrati, con riferimento all’anno 2021, nella
circolare INPS oggetto di questo contributo. In particolare, essa specifica che il requisito reddituale dovrà essere ora verificato in riferimento al mese di
febbraio 2021 e il requisito patrimoniale in riferimento all’
anno 2020. Inoltre, come anticipato, “in deroga” ai requisiti di compatibilità previsti dalla precedente normativa, la circolare INPS presenta l’ammissione di una
nuova categoria di beneficiari: coloro che hanno terminato di ricevere le
prestazioni NASpI e
DIS-COLL nel periodo che va
dal 1° luglio 2020 al 28 febbraio 2021 e che sono in possesso degli altri requisiti previsti. In quest’ultimo caso si precisa che tali prestazioni devono essere
interamente godute e terminate all’interno del periodo di riferimento e che a beneficiare del Reddito di Emergenza non sarà il nucleo familiare nel suo complesso ma il
singolo richiedente.
Infine, si comunica che la domanda di accesso al Rem dovrà essere presentata all’INPS da uno dei componenti del nucleo familiare (colui che risponde ai requisiti richiesti) entro il 30 aprile 2021. L’istituto comunicherà l’accoglimento o il rifiuto della domanda e, nel primo caso, il beneficio verrà erogato per tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2021.
(Fonte immagine: Comune di Veroli)