Tra le novità introdotte dal
Decreto Rilancio, il Reddito di emergenza rappresenta una delle misure di maggiore interesse per i cittadini, ma anche per le Pubbliche Amministrazioni. Ha creato grande dibattito e diverse sono state le modifiche apportate alla misura durante i passaggi del Decreto presso le sedi istituzionali.
Che cos’è dunque il Rem, in base alla sua versione definitiva contenuta nell’articolo 82 del Decreto Rilancio?
Si tratta di un nuovo strumento di contrasto alla povertà. Naturalmente, la misura unica nazionale in materia di contrasto alla povertà è e si conferma essere il Reddito di Cittadinanza; c’è però una prima importante differenza: se nel Reddito di cittadinanza l’erogazione del beneficio economico è condizionata all’adesione dei beneficiari a percorsi di inclusione lavorativa e sociale, nel reddito di emergenza troviamo solo la componente economica. Nessuna presa in carico, nessuna ricaduta, almeno diretta, sui Servizi in termini di responsabilità progettuali.
Saranno dunque versati contributi alle famiglie che presentano condizioni economiche gravi – presumibilmente aggravate dalla crisi emergenziale attuale – entro un limite di spesa di 954,6 milioni di euro.
Il Rem è inoltre uno strumento straordinario e sarà infatti erogato in due sole quote di contributo economico. L’importo di ciascuna quota Rem è calcolata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo famigliare: 1, per i nuclei unipersonali, aumentato di 0,4 per ogni componente minorenne e di 0,2 per quelli minorenni. Si tratta, peraltro, della scala di equivalenza creata e utilizzata nell’ambito della misura RdC.
Il calcolo del Rem, a differenza del Reddito di cittadinanza, in realtà abbastanza semplice; facciamo un esempio. Una famiglia formata da una coppia di genitori e un minorenne avrà diritto a due quote Rem calcolate moltiplicando 400 per 1+0,4+0,2 che è uguale a 640 euro. È fissato comunque un massimo, pari a 800 euro, che sale a 840 per le famiglie che hanno al proprio interno un componente con disabilità grave o non autosufficienti.
Come si può immaginare, non tutte le famiglie hanno diritto al Reddito di emergenza. Vediamo quindi quali sono i requisiti.
Il primo è anagrafico: il richiedente deve essere residente in Italia. Chi conosce il Reddito di cittadinanza ne comprende immediatamente le potenziali implicazioni: ponendo questo requisito anagrafico, il Rem ha le potenzialità per intercettare un’importante fetta di povertà rimasta esclusa dal RdC, che prevede requisiti anagrafici molto più severi, tagliando fuori i richiedenti che non hanno accumulato almeno dieci anni di residenza in Italia – di fatto, molti stranieri.
Per accedere al Rem, i restanti tre requisiti sono di natura economica. La condizione di povertà deve essere infatti dimostrata. Innanzitutto il nucleo deve avere un ISEE inferiore a 15.000 euro, soglia ben più alta rispetto a quella prevista per il RdC (9.360 euro). Troviamo poi il requisito relativo al patrimonio mobiliare, che deve avere un valore al di sotto di una soglia pari a 10.000 euro – aumentata di 5.000 per ogni componente successivo al primo, fino un massimo di 20.000 euro. Quindi, il nucleo preso come esempio prima dovrà avere un patrimonio mobiliare inferiore a 10+5+5=20.000 euro. Anche in questo caso, la misura ha un occhio di riguardo per la condizione di disabilità: il massimo di 20.000 è infatti aumentato a 25.000 nel caso di presenza di un componente con disabilità grave o non autosufficiente. L’ultimo requisito, il quarto, è relativo al reddito complessivo familiare nel mese di aprile 2020, che deve essere più basso della quota di beneficio che spetterebbe alla famiglia. Restando sul nostro esempio, il reddito percepito nel mese di aprile da quel nucleo, composto da genitori e figlio, deve essere inferiore a 640 euro.
Non è in realtà finita qui. Per godere del Rem bisogna assicurarsi di rispettare altre condizioni. Si parla in questo caso non tanto di requisiti ma di esclusioni. Sono infatti esclusi dal Rem i nuclei percettori di RdC e quelli in cui almeno un componente ha ricevuto le indennità previste dal Decreto Cura Italia (i famosi 600 euro per lavoratori autonomi e alcune categorie di lavoratori dipendenti). È stato così infine deciso di non erogare il Reddito di emergenza a chi già beneficia di altri contributi economici. Sono inoltre esclusi dal Rem le famiglie che hanno al proprio interno titolari di pensione diretta o indiretta, oppure un lavoratore dipendente con una retribuzione lorda superiore al Rem teoricamente spettante.
Illustrati questi aspetti, dovrebbe essere chiaro chi rientra nella misura e chi no. La domanda deve essere presentata telematicamente entro la fine di giugno 2020, anche presso i CAF e gli istituti di patronato, compilando un modulo predisposto e pubblicato da INPS.