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Synergia Magazine

Ripartenza: cosa cambia con il maxi-emendamento al Cura Italia

Di Cristina Rubis Passoni
Tramite la legge di conversione n.27, il 24 aprile è stato convertito il DL n. 18 del 17 marzo 2020, portando così all’approvazione di un maxi emendamento, contenete 2 novità rilevanti per i servizi sociali, con riferimento agli articoli 48 e 92.
Il primo articolo su cui ci soffermeremo è, appunto l’introduzione dell’art 4-ter che va in analogia all’art 48, il quale prevede per gli centri diurni di poter garantire, a domicilio o a distanza, prestazioni individuali agli utenti. L’art. 4-ter si applica all’assistenza scolastica agli alunni disabili e prevede che le amministrazioni possano attivare le prestazioni educative di didattica a distanza e le prestazioni ricreative all’aperto (evitando assembramenti), per gli alunni disabili, avvalendosi di personale disponibile, già precedentemente impegnato in tali servizi, e dipendente da soggetti privati che operano attraverso convenzioni, concessioni, appalti o prestazioni (tipicamente cooperative), utilizzando i fondi già disponibili (e riconoscendo alle cooperative sociali il corrispettivo del servizio reso). 
L’articolo 92 è il secondo e ultimo articolo su cui ci vorremmo soffermare in questo scritto. Esso è molto importante in materia di politiche sociali, in quanto si occupa dei trasporti scolastici e di disabili. Il comma 4 bis, contenuto in esso, stabilisce che, per limitare la diffusione del contagio per Covid-19, “non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020”. In questo punto si denota l’utilizzo del trattamento vuoto a pieno.
Si va così a delineare come i gestori delle varie tipologie di trasporto, passando dal trasporto locale, finendo con il trasporto scolastico e toccando anche il trasporto disabili, non possano subire decurtazioni pecuniarie, da parte degli enti locali, per la diminuzione delle corse.
Per terminare, si vuole ricordare che, fino al termine del contenimento del virus, tutti gli affidamenti e le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale potrebbero essere sospese, ma con facoltà di proroga degli affidamenti (nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino ai 12 mesi successivi alla dichiarazione di fine emergenza).
 

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