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Synergia Magazine

Aggiornare il Piano triennale delle azioni positive: scadenza 31 gennaio!

di Valerio Langè
Come previsto dalla Direttiva 2/2019, in ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano triennale di azioni positive per il benessere organizzativo (PTAP) deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della performance.
Si avvicina quindi una scadenza particolarmente importante per le Pubbliche Amministrazioni e per i Comitati Unici di Garanzia, i quali esercitano i propri compiti propositivi, consultivi e di verifica nel proporre nuove azioni positive, nel fornire pareri (obbligatori ma non vincolanti!) circa quelle proposte dall’Amministrazione e, soprattutto, nel verificare la progressiva attuazione di quanto programmato negli anni precedenti.

Nel progettare e aggiornare le azioni positive incluse nel PTAP è bene tenere presente che occorre individuare, per ciascuna, opportuni strumenti di monitoraggio, al fine di valutare da una parte l’effettiva realizzazione di ogni azione, dall’altra di misurarne l’efficacia rispetto agli obiettivi prefissati. Per valutarne l’impatto sul benessere organizzativo, potrebbe inoltre essere opportuno avviare una indagine di clima, che può concretizzarsi nella somministrazione di questionari e in ulteriori strumenti valutativi, come focus group o strumenti di valutazione partecipativa. Il periodo di emergenza pandemica ha infatti sottoposto a forti pressioni il personale delle Amministrazioni Pubbliche, influenzando il benessere organizzativo e aumentando il rischio di situazioni discriminatorie.
Inoltre, il contesto emergenziale degli ultimi mesi ha consentito di cogliere alcuni punti di debolezza circa l’efficacia e l’efficienza dei Comitati Unici di Garanzia stessi: spesso i componenti del CUG non hanno avuto modo di riunirsi perché oberati di lavoro, hanno perso i contatti con parte del personale o non hanno potuto sviluppare adeguatamente le iniziative programmate.

In ragione dell’incertezza circa la futura evoluzione della situazione epidemiologica e delle conseguenti misure di contenimento, è bene quindi che i Comitati Unici di Garanzia si attrezzino affinché sia possibile mantenere sempre aperto, a prescindere dalla possibilità di incontrarsi di persona, un canale di comunicazione con il personale.
Può essere dunque tempo di dare attuazione alla Direttiva del 4 marzo 2011, la quale prevede che ciascuna Amministrazione provveda a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del CUG, periodicamente aggiornata a cura dello stesso. Si tratta di una azione apparentemente banale ma che consente di rendere il CUG più noto e accessibile da parte dei dipendenti. Non mancano inoltre esempi virtuosi e buone pratiche, come il sito web del CUG dell’INAF.

Allo stesso modo, è tempo di provvedere all’istituzione del “nucleo di ascolto organizzato” interno all’Amministrazione, previsto dalla Direttiva 2/2019 e la cui costituzione è sollecitata dal protocollo d’intesa dello scorso 18 novembre al fine di agevolare il contatto tra le vittime di violenza e i soggetti a cui è possibile fare riferimento per avere protezione ed assistenza. Spesso tale “nucleo” si concretizza nell’organizzazione di uno sportello di ascolto coordinato dalla Consigliera di fiducia; per fare sì che lo sportello sia contattabile anche da remoto, è bene che lo si doti di una casella di posta elettronica dedicata al ricevimento di segnalazioni e di un numero telefonico dedicato. In questo modo, si eviterà che eventuali segnalazioni pervengano alla casella mail del CUG (che peraltro non potrebbe neppure occuparsene) ma siano invece recepite e trattare con la riservatezza dovuta.

(Immagine Creative Commons: Pixabay - pixabay.com)
 

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