Con il
Messaggio n.3627, pubblicato dall’INPS in data 8 ottobre, si apre finalmente la procedura di rinnovo del Reddito di Cittadinanza. Essa è destinata a tutti i nuclei familiari che hanno goduto dell’ultima e 18esima prestazione del beneficio, come previsto dall’
art. 3, comma 6, del D.L. n. 4/2019: in tal senso, il rinnovo potrà essere effettuato solo se è decorso almeno un periodo di 1 mese di tempo dall’ultima erogazione. A novembre 2020, quindi, il rinnovo potrà essere effettuato soltanto da coloro che hanno ricevuto la diciottesima mensilità nel mese di Settembre 2020.
La procedura di presentazione del rinnovo risulta invariata rispetto alla modalità già seguita dai beneficiari durante la prima istanza per l'accesso al RdC. A tal proposito, ricordiamo che i canali tramite cui è possibile effettuare la domanda sono:
- sito www.INPS.it, accessibile con PIN dispositivo, SPID o CNS e CIE;
- sito www.redditocittadinanza.gov.it, accessibile con SPID;
- tramite il gestore Poste Italiane S.p.A.;
- presso Centri di Assistenza Fiscale;
- presso Istituti di Patronato;
Nell'ottica delle finalità di informazione e orientamento tipiche del segretariato sociale comunale, è opportuno evidenziare due punti di attenzione.
Innanzitutto, ovviamente, durante l’istanza di rinnovo, dovranno essere indicati tutti gli eventuali cambiamenti in atto, circa la composizione del nucleo familiare e/o la variazione della situazione economica.
In secondo luogo, giova ricordare che, nel caso in cui la variazione della composizione del nucleo familiare sia avvenuta durante il periodo di fruizione del beneficio, restano valide le procedure disciplinate dall’art.3, comma 12, del D.L. n. 4/2019: vige infatti l'obbligo di presentare una nuova domanda con DSU aggiornata, a meno che la variazione sia dovuta a nuove nascite o decessi; pertanto il limite temporale di 18 mesi decorrerà dall'ammissione della nuova domanda.