Logo Synergia srl - Milano

Synergia Magazine

Buoni pasto in smart working: secondo il Tribunale di Venezia non sono dovuti

di Valerio Langè
I buoni pasto sono un tema controverso per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro agile, soprattutto nel pubblico impiego e la loro ammissibilità è tra i dubbi più frequenti.

Con la sentenza 1069/2020 dello scorso 8 luglio (sentenza disponibile a fondo pagina) il Tribunale di Venezia, alla luce della normativa contenuta nel Decreto-legge 34/2020, in occasione di un ricorso presentato da alcuni lavoratori nei confronti del Comune di Venezia, si è espresso sul tema, negando la possibilità del riconoscimento del buono pasto.

I punti su cui poggia la decisione del Tribunale sono i seguenti.

In primo luogo, poiché il lavoratore agile non ha un orario predefinito, viene meno il presupposto per cui il buono può essere usato fuori dall’orario di lavoro. In particolare, la maturazione del buono pasto necessita che l’orario di lavoro sia organizzato con specifiche scadenze orari e che il lavoratore consumi il pasto al di fuori dell’orario di servizio. Quando la prestazione è resa in modalità agile, invece, tali presupporti non sussistono, poiché il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.

In secondo luogo, il buono pasto, secondo la Cassazione (Cass. n. 31137/2019), rappresenta un benefit e non un elemento della retribuzione; la Suprema Corte spiega infatti che “il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che , nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore,, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi  vengono assunti dall’Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell’attività lavorative, nell’ipotesi in cui l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio”.

Il terzo punto rappresentato dal Tribunale, invece, fa rilevare come non sia sufficiente per ammettere l’erogazione del buono pasto il fatto che il Legislatore, all’articolo 87 del decreto-legge 18/2020, non escluda tale possibilità.

Da ultimo, la sentenza rileva come non solo nel caso specifico non sia possibile l’erogazione del buono pasto, ma come non sia possibile alcuna contrattazione sindacale circa l’erogazione dei buoni pasto, come invece indicato dalla circolare 2/2020, non vedendo possibile alcun esito diverso rispetto alla mancata erogazione, proprio a partire dalle considerazioni esposte.
 

Copyright © 2009-2016 Synergia srl - Tutti i diritti riservati
Via Settala, 8 - 20124 Milano
Tel. 02.72093033 - Fax 02.72099743
P.IVA 09570410150
chantive-solutions

Magazine   |  Committenti   |  Partners   |  News   |  Legal info