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Synergia Magazine

Coronavirus e le politiche per il lavoro: stanziamenti a sostegno del reddito delle famiglie.

Di Cristina Rubis Passoni
Il settore lavorativo è stato fortemente colpito da questa emergenza sanitaria che sta avendo gravi ripercussioni, non solo nel nostro paese, ma tutto il mondo. 
Come riportato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'interno del DL Cura Italia, del 17 marzo 2020, sono stati stanziati 10 miliardi di euro in una serie di articoli, volti a tutelare l'economia del paese e salvaguardare lavoratori - pubblici e non - imprese e servizi. 
Di seguito riportiamo le caratteristiche dei fondi stanziati dal governo, per tutelare i lavoratori e il mercato nazionale. In particolare, daremo conto dei contributi economici e dei trattamenti di assistenza economica locale, e tratteggeremo degli accenni riguardo al Reddito di Cittadinanza, misura con cui devono confrontarsi tutte le pubbliche amministrazioni.

•5 miliardi di euro sono stati messi a disposizione per i lavoratori dipendenti, i quali saranno suddivisi tra tre tipologie diverse di cassa integrazione – ordinaria, straordinaria e in deroga (rispettivamente art 19, art 20, art 21, art 22).
 
•Per la tutela dei lavoratori autonomi, dei professionisti e dei collaboratori si è deciso di stanziare 3 miliardi di euro. In questa sezione figurano anche anche gli artigiani, i commercianti autonomi, i lavoratori stagionali del turismo, del settore agricolo, dei collaboratori sportivi dello spettacolo (art 22 comma 1, art 29, art 30, art 38, art 61 comma 3, art 78, art 89, art 90, art 95, art 96, art 105).
 
•Si limitano a 2 miliardi le azioni relative agli aiuti e ai sostegni familiari, dove le amministrazioni pubbliche stanzieranno misure di congedo parentale (art 23, art 25), Voucher baby-sitter (23 comma 8, art 25 comma 3 ed estensione della legge 104 (art 23 comma 5, art 24).

Il decreto non si limita a delineare le forme di aiuto a varie tipologie di lavoro, ma è stato tracciato anche il trattamento dei lavoratori posti in quarantena. Essa sarà trattata al pari di un ricovero ospedaliero e varrà sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli del settore privato. Il medico curante dovrà redigere il certificato di malattia, con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva (art 26 comma 1 e 3). In occasione di attività lavorativa, il medico certificatore redigerà il consueto certificato di infortunio e lo invierà telematicamente all’INAIL, che assicurerà, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro (art 42 comma 2).

Una parte del decreto si occupa anche dei licenziamenti sia singoli che collettivi: con modalità istantanea vengono sospesi - e così tutelati - i lavoratori dal licenziamento collettivo. Essi, così come i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, vengono sospesi dal 23 febbraio 2020 per i successivi 60 giorni (art 23 comma 6 e art 46).
La penultima misura di cui trattiamo è uno stanziamento di 300 milioni di euro. Tale somma rientra nel fondo per il reddito a favore di lavoratori dipendenti e autonomi danneggiati dal Covid-19. Questo fondo, dunque, è dedicato a tutti i lavoratori non coperti dalle precedenti misure illustrate, come ad esempio i lavoratori iscritti alle casse professionali - come avvocati, architetti, psicologi e lavoratori domestici ed occasionali.

Infine, sono previsti versamenti previdenziali e assistenziali per tutte le imprese che hanno un fatturato inferiore a 2 milioni di euro. I versamenti sono sospesi su tutto il territorio, fino al 31 marzo 2020. Invece, per le imprese come associazioni sportive, bar e simili, la sospensione durerà fino al 30 di aprile.

I cittadini beneficiari del Reddito di cittadinanza sono sottoposti ad un iter diverso. È doveroso volgere il nostro ultimo sguardo verso questa fetta della popolazione. Il RdC risulta menzionato nell’art 31, relativamente all’incumulabilità tra indennità, e nell’art 40, sulla sospensione delle misure della condizionalità. L’articolo 31 evidenzia come i fruitori del RdC, non possano rientrare all’interno di indennità relative ai lavoratori e professionisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi, stagionali, indennità per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo.
In ogni caso i beneficiari dell'RdC potranno, per un periodo di 2 mesi, continuare ad avere il contributo economico, senza svolgere nessuna attività che garantisca la condizionalità della misura.
 

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