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Decreto 104/2024: Analisi delle Modifiche e Specifiche sulle Condizioni di Svantaggio E e G rispetto al DM 160/2023

A cura di Monica Di Cecco
Il 24 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha enunciato il Decreto 104/2024 che approva le “Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio”, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).

Questo decreto rappresenta un aggiornamento e un'integrazione delle Linee di Indirizzo precedentemente stabilite con il DM 160/2023. Le modifiche più rilevanti emergono nella sezione del nuovo decreto "Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza", dove si analizzano specificamente le condizioni di svantaggio e le corrispondenti responsabilità dei servizi competenti.

Nel seguente approfondimento, si evidenzieranno i cambiamenti introdotti dal decreto in esame rispetto a quello precedente, focalizzandosi in particolare su alcune specifiche condizioni di svantaggio:
E: persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera r, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
G: persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai servizi sociali;
 
In generale, per le persone: 
- vittime di tratta (d);
- di violenza di genere (e);
- portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g);
- senza dimora (h);
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (i) 
la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nei programmi di assistenza sono compiti che spettano agli assistenti sociali operanti nei Comuni o negli ambiti territoriali di riferimento. Tuttavia, l'interazione con altri servizi specializzati può essere richiesta per rispondere adeguatamente alle specifiche condizioni e necessità di ciascun individuo. 
Queste attività sono regolate dalle normative e dalle attribuzioni che caratterizzano il sistema regionale, garantendo un approccio coordinato e integrato al supporto delle persone in difficoltà.

Nello specifico, per le persone rientranti nella categoria e) vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera r) del DPCM 12 gennaio 2017, è indispensabile un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o un'attestazione di inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio per poter confermare la condizione di svantaggio. Quest'ultima può essere attestata anche attraverso i Centri antiviolenza, secondo quanto previsto dall'Intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022.
È rilevante sottolineare che l'attestazione della presa in carico e dell'inserimento in programmi di cura e assistenza può essere applicata anche a persone assistite da un centro antiviolenza, indipendentemente dalla loro effettiva permanenza in case rifugio. 
Inoltre, per i nuclei familiari composti esclusivamente da un adulto vittima di violenza di genere e dai suoi figli minorenni, non è necessaria una ulteriore dichiarazione di svantaggio. Questo perché la presenza di minori all'interno del nucleo garantisce automaticamente l'accesso alle misure previste, e i componenti del nucleo sono già considerati ai fini del calcolo dell'importo spettante.
Infine, è importante precisare che le misure di supporto non sono disponibili per le persone o i nuclei familiari che risiedono in strutture completamente finanziate dalla pubblica amministrazione. La finalità di tali misure è, infatti, quella di supportare l'avvio di un percorso di vita autonoma per gli individui coinvolti.

Nello specifico, in riferimento alle persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g), si sottolinea che questi interventi sono diretti a individui con una elevata fragilità personale e bisogni complessi che superano la semplice assistenza economica. Tali interventi richiedono un supporto più strutturato, sia temporaneo che permanente, particolarmente quando l'assistenza domiciliare non è praticabile. È importante notare che tali strutture non devono essere completamente a carico delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, Persone prive di una certificazione di disabilità, secondo quanto definito ai fini ISEE (allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), possono essere incluse in questa categoria se presentano necessità corrispondenti a quelle previste.
 
Il processo di presa in carico e inclusione in un progetto di cura e assistenza per questi individui segue un approccio metodologico rigoroso, basato su uno "schema di riferimento concettuale" che orienta scientificamente l'operato degli assistenti sociali, garantendo la professionalità e la specificità dell'intervento. 
Tale processo inizia con l'accoglienza della richiesta di aiuto, seguita da una dettagliata analisi della situazione personale e familiare del soggetto. Durante questa fase, l'assistente sociale valuta i bisogni dell'individuo e identifica le risorse disponibili nel territorio che possono essere attivate per supportarlo.
 
In conclusione, il nuovo Decreto Ministeriale 104/2024, che aggiorna il DM 160/2023, chiarisce e dettaglia alcuni aspetti riguardanti le categorie di svantaggio, le amministrazioni responsabili del rilascio della certificazione e la durata della stessa.

 
Allegati: DM 104/2024
 

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