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Decreto 104/2024: Analisi delle Modifiche e Specifiche sulle Condizioni di Svantaggio H e I rispetto al DM 160/2023

A cura di Monica Di Cecco
Il 24 giugno 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha enunciato il Decreto 104/2024 che approva le “Linee di indirizzo aggiornate sugli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio”, rilevanti ai soli fini dell’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).

Questo decreto rappresenta un aggiornamento e un'integrazione delle Linee di Indirizzo precedentemente stabilite con il DM 160/2023. Le modifiche più rilevanti emergono nella sezione del nuovo decreto "Amministrazioni responsabili dei programmi di cura e assistenza", dove si analizzano specificamente le condizioni di svantaggio e le corrispondenti responsabilità dei servizi competenti.

Nel seguente approfondimento, si evidenzieranno i cambiamenti introdotti dal decreto in esame rispetto a quello precedente, focalizzandosi in particolare su alcune specifiche condizioni di svantaggio:
H: persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all’articolo 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano povertà, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
I: neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale in attuazione dell’articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari.
 
In generale, per le persone: 
-vittime di tratta (d);
-di violenza di genere (e);
-portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g);
-senza dimora (h);
-neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (i) 
la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nei programmi di assistenza sono compiti che spettano agli assistenti sociali operanti nei Comuni o negli ambiti territoriali di riferimento. Tuttavia, l'interazione con altri servizi specializzati può essere richiesta per rispondere adeguatamente alle specifiche condizioni e necessità di ciascun individuo. 
Queste attività sono regolate dalle normative e dalle attribuzioni che caratterizzano il sistema regionale, garantendo un approccio coordinato e integrato al supporto delle persone in difficoltà.

Nello specifico, per le persone senza dimora (h), è necessario che vi sia una presa in carico effettiva da parte dei servizi sociali, con la successiva attivazione di interventi personalizzati. 
Questi includono servizi previsti nella voce F2 – Sostegno socio-educativo territoriale, come delineato dal Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali. 
Le persone senza dimora possono essere coinvolte in progetti di housing, ad esempio i progetti "Housing First", che sono definiti anche tramite processi di coprogettazione e che non gravano interamente sulle risorse delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, le persone senza dimora assistite nei Centri Servizi/Stazioni di posta, come specificato dall’Avviso n. 1/2022 PNRR e dalla D.D. 5 del 15/02/2022, devono essere coinvolte in almeno un intervento che vada oltre la mera assistenza. 
Questi interventi possono essere realizzati in collaborazione con enti del Terzo settore, ASL, servizi per l'Impiego e altri.
Per la definizione di "persona senza dimora" si fa riferimento alle categorie "senza tetto" e "senza casa" della classificazione europea ETHOS, analogamente a quanto utilizzato per le persone iscritte all’anagrafe della popolazione residente in condizione di povertà estrema e senza dimora. 
Secondo l’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, che approva il Piano povertà, queste persone sono quelle che: 
a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; 
b) utilizzano dormitori o altre strutture di accoglienza notturna; 
c) sono ospitate in strutture per soggiorni di lunga durata per persone senza dimora; 
d) stanno uscendo da strutture di protezione, cura o detenzione senza avere una soluzione abitativa stabile.
 
Nello specifico, per i soggetti neomaggiorenni (i), di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la condizione di svantaggio è ritenuta certificata dall’esistenza stessa del provvedimento
La presa in carico di questi giovani e l’elaborazione del progetto di cura e assistenza devono essere orientati verso il raggiungimento dell’autonomia personale. Questo processo include l'analisi preliminare dei bisogni e delle aspirazioni del giovane, l'identificazione degli obiettivi e la definizione delle tappe del percorso, mediante la collaborazione di équipe multidisciplinari.

Per tutti i soggetti con bisogni complessi, come quelli descritti nei punti precedenti, per assicurare il massimo grado di inclusione sociale possibile, è essenziale l’attivazione di reti territoriali che coinvolgano istituzioni, il terzo settore e altre entità, al fine di fornire risposte integrate e sostenibili ai bisogni emergenti. L'inserimento in programmi di cura e assistenza è facilitato da relazioni continuative e strutturate tra vari servizi sociali, come quelli per le Dipendenze, per la Salute Mentale, per la Disabilità, e il sistema giudiziario, integrando attivamente anche gli enti del terzo settore come co-protagonisti.
La presa in carico sociale e l'inclusione in un progetto di cura e assistenza sono attuate attraverso una valutazione tecnico-professionale basata su uno “schema di riferimento concettuale” che guida scientificamente l'intervento dell'assistente sociale. 
Il professionista utilizza specifiche griglie e strumenti per documentare l’uso e supportare il processo. A partire dall'accoglienza della richiesta di aiuto, si procede con l'analisi della situazione e la valutazione dei bisogni, per identificare le risorse disponibili e potenzialmente attivabili a livello territoriale.
La fase progettuale successiva definisce gli obiettivi di breve e medio termine e le azioni necessarie per il loro raggiungimento, coinvolgendo tutti i soggetti partecipanti nel processo. Alla fine di questa fase, viene formalizzato il programma che impegna tutte le parti coinvolte a collaborare attivamente per il successo dell'iniziativa.
 
In conclusione, il nuovo Decreto Ministeriale 104/2024, che aggiorna il DM 160/2023, chiarisce e dettaglia alcuni aspetti riguardanti le categorie di svantaggio, le amministrazioni responsabili del rilascio della certificazione e la durata della stessa.
 
Allegati: DM 104/2024
 

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