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Decreto Rilancio: Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, aggiornamenti per i lavoratori

Di Cristina Rubis Passoni
In merito al nuovo DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, è doveroso fare un piccolo accenno per quanto concerne i lavoratori. Gli articoli che tratteremo per l’ambito lavoratori nel terzo settore sono gli art. 78 – 80 – 84. 

Il primo articolo dei tre è una modifica all’art 44 del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Queste modifiche prevedono un allungamento del riconoscimento dell’indennità (sia temporale che i titolari). Al fine del riconoscimento dell’indennità, i soggetti che la richiedono non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure titolari di pensione. In ultimo luogo, importante la modifica dell’aiuto al terzo settore che passa da 300 milioni a 1.150 milioni.   

Passando all’articolo 80, viene posta una modifica all’art 46 in materia di licenziamento dove è stato allungato il periodo di divieto di impugnazione di licenziamento passando da 60 giorni a 5 mesi. Tra i divieti di licenziamento, ricadono anche quei casi in cui il licenziamento è attivato per giustificato motivo: anche in questo caso il licenziamento è vietato per l’arco dei 5 mesi.  

Con l’art. 84 si tratta delle Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L’art 84 così stabilisce: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità […], la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Per i liberi professionisti titolari di partita IVA già attivata precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto,[…] non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”. Il soggetto dovrà presentare la domanda all'Inps, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. A questo punto l'Inps comunicherà all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. Quest’ultima andrà a comunicare all’Inps l’esito e, se sarà positivo, si avvierà l’indennità.

L’indennità di 1.000 euro è riconosciuta anche ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto. Mente, per i titolari che abbiano già beneficiato per il mese di marzo dell’indennità, si avrà la stessa indennità, pari a 600 euro, anche per il mese di aprile 2020. Per chi è operante nel turismo e negli stabilimenti termali, che non siano titolari di pensione né di NASPI, è prevista un’indennità di 1000 euro per il mese di maggio.

Si vuole ricordare che è prevista “un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro”. I beneficiari di questo indennizzo sono: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c)  lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. 
Ricordiamo che, decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità. 
 

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