Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 12 giugno ha inviato a regioni ed ambiti territoriali una nota (n.4771) contenente una serie di disposizioni per la gestione e rendicontazione del Fondo Povertà. L’obiettivo è quello di chiarire alle regioni e agli ambiti quali sono le tipologie di spese rendicontabili a valere sui fondi sociali nazionali, nel contesto dell’emergenza COVID-19. Innanzitutto è opportuno sottolineare che il
DL n.18 (Decreto Cura Italia) , approvato lo scorso 17 marzo, è stato leggermente modificato dalla legge di conversione n.27 del 24/4/20, ed, al fine di contrastare l’emergenza COVID-19, sono stati introdotti alcuni margini di flessibilità nell'utilizzo dei servizi finanziati a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà in favore di utenti in condizione di bisogno. In particolare, il comma 1.ter dell’art.40 prevede l’estensione dei beneficiari degli interventi sociali previsti all’art 7 del D.Lgs. 15/9/2017, n.147 per i bisogni di assistenza che dovessero emergere all’interno della crisi generata dal diffondersi del virus COVID-19. Si ricorda inoltre che gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà, citati dall’art.7 del D.Lgs. 15/9/2017, n.147, sono intesi come “servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla L. 328/2000”.
Altro punto fondamentale della nota è rappresentato dall’art.89 del
DL 34/2020 (Decreto Rilancio), il quale prevede la possibilità per il Ministero e per le Regioni di erogare i fondi di competenza dell’annualità 2020, ossia il fondo nazionale politiche sociali, fondo dopo di noi, fondo infanzia e adolescenza e infine fondo per le non autosufficienze, anche solo sulla base del rendicontato di due anni prima degli stessi fondi. In sostanza, al fine di accelerare la distribuzione dei fondi e contrastare in maniera efficace la nuova povertà generata dal COVID-19, si stabilisce che tutti gli ambiti territoriali che abbiano completato almeno il 75% dell’utilizzo di rendicontazione di fondi previsti per le due annualità precedenti, hanno il diritto di ricevere i fondi anche per l’annualità in corso. Anche se l’art.89 del Decreto Rilancio non richiama in maniera esplicita l’erogazione del Fondo Povertà Quota Servizi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara che per analogia, l’art.89 possa essere applicato anche al fondo che, in fin dei conti, è più specifico alle condizioni di nuova povertà.
Nel punto 3 della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si specifica come l’art.40 del decreto Cura Italia consenta l’utilizzo di tutte le risorse previste dalla quota servizi del fondo povertà anche ai non beneficiari del reddito di inclusione (prima) e reddito di cittadinanza (ora), ovvero a tutti quei soggetti che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi del COVID-19. Inoltre, si precisa che, in base all’articolo 89 del DL 18, tutte le spese effettuate per garantire le nuove prestazioni sociali e che pertanto non erano inizialmente previste, possano essere ugualmente inserite all’interno della rendicontazione annuale.
I restanti punti della nota n.4771, rappresentano essenzialmente dei semplici richiami a precedenti atti legislativi. Nel punto 4 ci si riferisce alla circolare 1/2020 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale precisa il ruolo cruciale che i servizi sociali ricoprono per quanto riguarda la gestione della crisi attuale e le nuove criticità che essi dovranno affrontare. In particolare, i servizi sociali dovranno adattarsi, ridefinire la propria attività, offrendo una maggiore presenza a livello territoriale ed allo stesso tempo garantendo il rispetto delle norme di sicurezza per il contenimento del contagio, adottando laddove possibile la pratica del lavoro agile.
Il punto 5 fa riferimento alla rendicontazione all’impiego del personale assunto a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà e rimanda alla nota dell’Autorità di Gestione del PON inclusione 3013 del 14 aprile 2020. Infine, il punto 6 ricorda che in base all’articolo 40 del decreto legge Cura Italia, successivamente modificato dall’articolo 76 del decreto legge Rilancio, i termini per le sospensioni delle condizionalità del reddito di cittadinanza decorrono il 17 luglio. Dal 18 luglio possono ripartire tutte quelle attività lavorative in relazione all’erogazione del reddito e al rispetto delle norme di condizionalità. In particolare, sottolinea la nota del ministero, ripartiranno i PUC, ovvero i progetti di utilità collettiva.
La nota inviata dal ministero non introduce alcuna nuova misura ma rappresenta uno strumento molto utile per le Regioni e gli Ambiti territoriali che cristallizza la possibilità di utilizzare il Fondo Povertà Quota Servizi non solo per realizzare interventi di sostegno alle famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza, ma anche per garantire prestazioni sociali ai soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.