Il DM 5 marzo è un provvedimento attuativo del
Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017), in particolare dell’articolo 13, rubricato come “
Scritture contabili e bilancio”, di cui il comma 3 prevede che gli ETS (Enti del Terzo Settore) siano tenuti a redigere il bilancio secondo modelli forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Modelli che sono stati appunto forniti da DM 5 marzo.
A tal proposito giova ricordare che gli ETS nel caso realizzino la loro attività in forma esclusiva o prevalente di impresa sono tenuti, come tutte le imprese, a redigere il bilancio di esercizio ai sensi del Codice Civile (articolo 2423); in tutti gli altri casi, la maggior parte, per la redazione del bilancio occorre fare riferimento al volume di entrate annue.
In particolare, gli ETS con un volume di entrate inferiore a 220 mila Euro possono contare su una sorta di regime semplificato e sono tenuti solamente al Rendiconto di Cassa; gli ETS con un volume di entrate annue superiore a 220 mila Euro devono invece adottare il principio contabile di competenza e redigere tre documenti: lo Stato Patrimoniale (analogo allo Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio di un’impresa), il Rendiconto di Gestione (che in analogia al bilancio di impresa corrisponde analogo al Conto Economico) e la Relazione di Missione (che in analogia al bilancio di esercizio corrisponde alla Nota Integrativa).
Oltre a ciò gli ETS con volume di entrate superiore a un milione di Euro, sono tenuti anche a pubblicare sul proprio sito web il Bilancio Sociale, da redigersi secondo le linee guida del DM 4 luglio 2019.
Il DM 5 marzo ha completato il quadro e fornito i modelli per questi quattro strumenti, nell’ordine in cui vengono presentati: Stato Patrimoniale, Rendiconto di Gestione, Relazione di Missione e Rendiconto di Cassa.