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Quando occorre approvare il Piano triennale di azioni positive? A fronte di quali sanzioni? Chi redige il Piano e chi è chiamato ad approvarlo? Cosa deve contenere e che forma deve avere?
In calce all'articolo alcuni strumenti di lavoro gratuiti.
In base all’articolo 48 del decreto legislativo dell’11 aprile 2006, numero 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le amministrazioni pubbliche devono predisporre e approvare il Piano triennale di azioni positive (PTAP). Si tratta di un documento che indica le azioni che l’Amministrazione intende mettere in atto per assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Alla redazione e approvazione del PTAP sono chiamate le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici. Tanto l’approvazione quanto l’aggiornamento del PTAP sono da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno; il mancato adempimento comporta il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (art. 6, comma 6, d.lgs. 165/2001); inoltre, l’inadempienza rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell’amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile (direttiva PCM 2/2019, articolo 3.2).
Due sono gli aspetti critici circa il PTAP: il percorso di redazione e approvazione e i contenuti.
In primo luogo, il percorso di redazione e approvazione del PTAP non è chiaramente delineato dal Legislatore.
Da una parte, infatti, l’articolo 48 del decreto legislativo 198/2006 assegna l’iniziativa all’Amministrazione, prevedendo che siano sentiti in proposito le RSU o, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse. Prescrive inoltre che sia sentito il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, la consigliera o il consigliere nazionale di parità e il Comitato Unico di Garanzia (erede del Comitato per le pari opportunità in base alla legge 183/2010) e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente. Similmente, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, numero 2, sembra confermare tale approccio, riferendo la responsabilità di eventuali inadempienze in capo all’Amministrazione.
Al contrario, invece, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011 indica la predisposizione di piani di azioni positive tra i compiti propositivi del Comitato Unico di Garanzia e la successiva Direttiva 2/2019 ribadisce come “nell’ambito della funzione propositiva del CUG, riveste particolare importanza quella riguardante la predisposizione di Piano di azioni positive”.
Si può risolvere questa apparente contraddizione tenendo presente che il CUG, a cui la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011 si riferisce, ha un ruolo rafforzato rispetto al precedente CPO, che è il soggetto a cui originariamente l’articolo 48 del decreto legislativo 198/2006 è riferito.
Sembra quindi sensato delineare un percorso in cui il CUG, esercitando il proprio ruolo propositivo, sollecita l’Amministrazione con inviti, suggerimenti e ipotesi circa le azioni positive da inserire nel PTAP; l’Amministrazione, tenendo conto delle sollecitazioni pervenute dal CUG, predispone il PTAP e acquisisce i pareri delle RSU, del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, della consigliera di parità. Naturalmente, acquisisce anche il parere del CUG, che esercita così il proprio ruolo consultivo. Infine, tenuto conto dei pareri (non vincolanti) acquisiti, l’Amministrazione provvede all’approvazione del PTAP, allegandolo anche al Piano della performance. Il CUG, attraverso la Relazione sulla situazione del personale, ne monitorerà annualmente la progressiva realizzazione, esercitando così i propri compiti di verifica.
In secondo luogo, i contenuti del PTAP e le forme che questi devono assumere sono appena accennati dalla normativa.
Il decreto legislativo 198/2006, infatti, non specifica né i contenuti, né la forma del PTAP, prevedendo solamente che “le amministrazioni dello Stato […] predispongono piani di azioni positive” aventi come fine “la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”, “l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate” e “il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi”.
Tuttavia, dagli allegati alla direttiva PCM 2/2019 si desume come le azioni individuate nel PTAP possano essere di natura molto varia: sono ammesse azioni inerenti la formazione e la divulgazione delle tematiche delle pari opportunità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza di genere, la diffusione dell’uso di termini non discriminatori, il reinserimento del personale dopo assenze di lungo periodo (come maternità e congedi parentali), le mappature delle competenze del personale, l’adozione di codici etici, la redazione del bilancio di genere e di statistiche sul personale ripartite per genere, l’attivazione della figura del Consigliere di fiducia e di sportelli di ascolto, la costituzione di reti di conciliazione e di servizi di supporto alla genitorialità, la sperimentazione di certificazioni di genere.
Per quanto riguarda la forma, gli allegati alla direttiva PCM 2/2019 indicano che il PTAP debba individuare alcuni obiettivi, precisandone la finalità e indicando come le esigenze che lo originano siano emerse. Più in particolare, ogni obiettivo sarà perseguito attraverso una o più iniziative, rispetto alle quali occorre indicare le azioni previste, gli attori coinvolti, i beneficiari in termini di genere, il capitolo di spesa e le risorse impegnate. Per ciascuna iniziativa, inoltre, sarà da indicare la modalità di misurazione, in termini di indicatori utilizzati, base line, target e fonte del dato.
Allo scopo di mettere le Pubbliche Amministrazioni in condizioni di poter approvare agilmente il PTAP, Synergia rende disponibili gratuitamente un canovaccio di delibera e di PTAP (una premessa e un esempio di piano vero e proprio). Si tratta di strumenti di lavoro da adattare alla realtà specifica di ciascun Ente, tenendo conto che se i riferimenti normativi sono uniformi, occorre personalizzare in modo particolare le iniziative. Il documento "PTAP_iniziative" costituisce un esempio di come sia possibile strutturare un Piano triennale di azioni positive in linea con quanto suggerito dalla normativa e redatto in un formato utile quale strumento di programmazione, attuazione e monitoraggio.
Per qualsiasi segnalazione, dubbio, suggerimento è possibile contattare l'autore all'indirizzo vlange@synergia-net.it
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