E’ passato un anno dall’emanazione del Decreto Legge sul Reddito di Cittadinanza, ma le
questioni operative aperte sono ancora numerose.
Tuttavia, segnaliamo
due recenti aggiornamenti normativi che contribuiscono in parte a rispondere alle esigenze che gli enti territoriali hanno espresso negli ultimi mesi.
Innanzitutto, alcuni chiarimenti rispetto alle attività di controllo sui requisiti anagrafici dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza attraverso la
piattaforma GePI sono stati forniti dalla
nota del 10 gennaio 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: è ora infatti
possibile completare i processi di verifica del requisito di soggiorno e di residenza, di cui i Comuni sono responsabili. La nota, inoltre, chiarisce anche un’altra questione aperta, ovvero che l’accertamento del decesso del dichiarante non costituisce motivo di mancanza dei requisiti laddove, al momento della domanda, i requisiti erano rispettati. Nella nota, si chiede, infine, di non finalizzare la segnalazione del mancato possesso dei requisiti nel caso di irreperibilità attuale o passata del dichiarante e di attendere specifiche indicazioni a riguardo da parte del Ministero.
Comunque, i chiarimenti pervenuti dal Ministero
non esauriscono le esigenze formative e informative degli operatori anagrafici e tutt’ora
persistono dubbi e incertezze sulle modalità di funzionamento della piattaforma. Ad esempio, c’è la questione legata al processo di verifica sui beneficiari il cui requisito di residenza non può essere verificato dal solo Comune di ultima residenza, poiché nel corso dei dieci anni precedenti il nucleo si è trasferito, una o più volte.
Mancanze e disfunzionalità a parte, GePI rappresenta sempre più fedelmente la traduzione informatica della normativa relativa ai controlli anagrafici, a cui i Comuni sono tenuti a rispondere. È dunque
necessario che gli Enti territoriali competenti si organizzino al più presto in modo tale da effettuare tutte le attività di verifica di loro competenza.
Un’altra importante novità riguarda la
piattaforma SIUSS: è stata finalmente
attivata la tanto attesa
funzionalità che permette ai Comuni di verificare i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza attraverso la piattaforma stessa. Come specificato nella relativa
nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, E’ stata aggiunta, infatti, la funzionalità “Anagrafica RdC/PdC”, tramite cui, inserendo un codice fiscale e l’anno di riferimento, è possibile verificare se il nucleo familiare del soggetto sia beneficiario della prestazione Reddito/Pensione di Cittadinanza.
Tale verifica è però possibile solo qualora l’Ente richiedente abbia provveduto ad alimentare il SIUSS con l’inserimento di almeno una prestazione per uno qualunque dei componenti il predetto nucleo familiare. In caso contrario, il sistema restituirà il seguente messaggio: “Attenzione, non è possibile consultare i dati per il codice fiscale inserito, poiché non risultano comunicazioni relativamente al soggetto e/o ai componenti il suo nucleo familiare. Si ricorda che ai sensi del decreto legge n. 4/2019, la comunicazione al SIUSS dei trattamenti in corso di godimento costituisce obbligo di legge, da effettuarsi entro 15 giorni dall’avvenuta erogazione della prestazione”.
Appare chiaro come con questo aggiornamento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali intende
incentivare sempre di più tutti gli enti erogatori titolari di prestazioni rilevanti per il SIUSS a popolare con regolarità le banche dati del SIUSS, al di là della sua connessione con l’avvio della misura Reddito di Cittadinanza; per poter utilizzare le funzionalità del Sistema stesso al fine di supportare la gestione e pianificazione degli interventi sociali a livello territoriale.
Synergia supporta gli enti pubblici in questa fase delicata di adattamento ai cambiamenti normativi:
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