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ISEE 2024: le novità in merito al nucleo familiare

A cura di Marika Paterniti
Lo scorso 13 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il Decreto direttoriale n. 407, riportante il nuovo modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE e le relative istruzioni per la compilazione. Questa nuova modulistica sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, i precedenti modelli.

In tema di ISEE tuttavia, le novità più interessanti, soprattutto per i Comuni e gli Ambiti territoriali riguardano la composizione del nucleo familiare ai fini della compilazione della DSU. Come noto, in base al comma 1 dell’art. 3 del DPCM 159/2013, di norma il nucleo famigliare ai fini ISEE è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, ma numerose e particolari sono le eccezioni disciplinate. È necessario soprattutto evidenziare quello che è stato modificato dal DL 48 del 4 maggio 2023 (che ha introdotto l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro), convertito con modificazioni nella Legge 3 luglio 2023, n. 85 e soprattutto dal combinato disposto con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197 del 29 dicembre 2022), che ha disposto l’abrogazione degli articoli del Decreto Legge 4/2019 relativi al Reddito di Cittadinanza, in cui il legislatore aveva introdotto significative novità in tema di composizione del nucleo ISEE.

Andiamo per ordine. Come si leggeva nell’art. 5 del DL 4/19 convertito in L 26/19 il figlio maggiorenne non convivente con i genitori poteva essere considerato nel nucleo familiare degli stessi solo se di età inferiore ai 26 anni, se risulta a loro carico ai fini IRPEF e se non coniugato e/o con figli. Questa disposizione era stata introdotta dal legislatore con l’intenzione di stimolare i giovani a percorsi di family formation, costituendo nuclei a sé stanti, in partenza più piccoli e con redditi più bassi rispetto al nucleo genitoriale, e quindi con maggiore probabilità di accesso all’ammortizzatore sociale costituito dal beneficio del RdC. Con l’abrogazione di tale articolo, si torna alla situazione precedente. Infatti, come ben descritto, nella Parte 2, paragrafi 1.1 e 1.1.7 e nella Parte 3, paragrafo 1.2.1.1 dell’Allegato A del Decreto direttoriale n. 407/23, il figlio maggiorenne non convivente è attratto al nucleo genitoriale a prescindere dall’età, purché sia considerato a carico IRPEF dei genitori, non sia coniugato e non abbia figli (ricordiamo che i figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51, limite che è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

Al comma 6 dell’art. 2 DL 48/23 viene affermato che ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione i due coniugi che continuano a far parte dello stesso nucleo anche in caso di separazione o divorzio, se continuano a vivere nella stessa abitazione risultano stesso nucleo familiare ISEE (che è, perciò, diverso dal nucleo anagrafico), così come era stato precedentemente predisposto in materia di Reddito di Cittadinanza nell’art. 5 del DL 4/19. Queste fattispecie vengono sottolineate ulteriormente nell’Allegato A del Decreto direttoriale n. 407/23, all’interno della seconda parte al paragrafo 1.1.11: i coniugi separati o divorziati che, però, sono autorizzati a risiedere nella stessa abitazione e i componenti che fanno già parte di un medesimo nucleo familiare (così come definito ai fini ISEE o ai fini anagrafici) continuano a farne parte anche a seguito di eventuali variazioni anagrafiche poiché continuano a risiedere nella stessa abitazione. Per cui, per quel che riguarda il riconoscimento dell’AdI è evidente come l’abitazione rappresenti una discriminante fondamentale nel riconoscimento del nucleo familiare e, quindi, del reddito dello stesso.

Al comma 3 dell’art. 3 del DPCM 159/2013, invece, viene specificato che i coniugi con una diversa residenza anagrafica rappresentavano diversi nuclei familiari in presenza di particolari fattispecie: in caso di separazione giudiziale o consensuale; se la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 708 del Codice di Procedura Civile; uno dei due coniugi è escluso dalla potestà genitoriale o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; è stata proposta la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; vi è l’abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia dei servizi sociali. Il Decreto direttoriale n. 407/23, riconosce una casistica importante in merito, che prima era semplicemente sottointesa poiché poteva essere fatta rientrare all’interno di alcune delle fattispecie sopradescritte: si tratta di quei componenti che sono inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che ai fini della compilazione della DSU rappresentano un nucleo familiare a sé stante, purché questa condizione sia verificabile sulla base di un provvedimento dell’autorità competente (Allegato A, Parte 2, paragrafo 1.1.8).

In conclusione, risulta evidente come abrogando il Reddito di Cittadinanza, le stesse norme ad esso correlate vengano a loro volte abolite oppure modificate: è il caso della “norma svuota divano”, che limitava l’attrazione al nucleo familiare del figlio maggiorenne non convivente con i genitori all’età anagrafica dello stesso, che doveva essere inferiore ai 26 anni. Con la nuova normativa, invece, l’attenzione è spostata sul reddito del figlio maggiorenne non convivente, che diventa, quindi, la discriminante per determinare l’attrazione dello stesso al nucleo familiare dei genitori ai fini ISEE.
La novità di importanza maggiore riguarda l’attenzione a quei componenti che sono inseriti in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere: la possibilità di considerarli un nucleo a sé, consente loro di avere più possibilità di accesso alle misure di politica sociale, che potrebbero essergli precluse in caso di un reddito alto derivante dal marito da cui ancora non è stato completato il disgiungimento anagrafico, in un’ottica di raggiungimento dell’autonomia personale.

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