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Synergia Magazine

La banca dati dell’ANRP è ora fruibile a tutti gli uffici comunali

A cura di Febo Francesco Napione
A seguito della pubblicazione della circolare n. 73/2023 del 31 maggio da parte del Ministero dell’Interno, tutti gli uffici dei Comuni, non più solamente quelli anagrafici, potranno consultare i dati contenuti nella banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), realizzata e gestita dalla Società PagoPA per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Questa novità trova origine normativa nell’articolo 62 comma 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 numero 82 del Codice dell’Amministrazione Digitale, che stabilisce che i Comuni possano accedere alle informazioni anagrafiche contenute nell’ANPR “per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni”.
 
L’implementazione di quanto previsto si è concretizzata attraverso l’Accordo di adesione del luglio 2022 stipulato tra la Società PagoPA e l’Amministrazione attuale. Ciò ha permesso l’integrazione dell’Anagrafe Nazionale nella PDND, cioè un’infrastruttura tecnologica che abilita lo scambio di dati tra le amministrazioni e permette ora alle strutture comunali di poter consultare direttamente i servizi (e-service) messi a disposizione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
 
La consultazione da parte dei Comuni che intendono fruire dei dati ANPR avviene in seguito alla registrazione alla piattaforma, che necessita sia della stipula di un Accordo di adesione con la Società PagoPA, sia della presa in carico da parte del Comune dello sviluppo delle interfacce applicative (API), fondamentali per poter interrogare la banca dati. Per accedere ai servizi resi disponibili dall’ANRP tramite la piattaforma, è poi necessario che il Comune dichiari di possedere i requisiti (attributi) che legittimano la fruizione dei dati.
 
I requisiti necessari per la consultazione dei dati sono determinati dalle amministrazioni titolari di banche dati, che in funzione di erogatori, pubblicano i propri servizi sulla PDND e ne limitano il diritto di accesso in relazione alle funzioni istituzionali esercitate dall’ente fruitore che richiede l’accesso alla consultazione dei dati.
 
Per informazioni sulle modalità di utilizzo della piattaforma PDND, vi consigliamo di scaricare l’Allegato 2 dalla sezione “Allegati”, nel quale è disponibile un elenco di indirizzi web dove è possibile consultare documenti tecnici e videotutorial sull'argomento.

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