In particolare, modifica quanto era stato introdotto con la
legge del 17 luglio 2020, numero 77, che aveva modificato a sua volta, convertendolo, il
decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34. In particolare, laddove si chiedeva alle Pubbliche Amministrazioni di applicare il lavoro agile (con le misure semplificate emergenziali), al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
La nuova normativa afferma infatti che le Pubbliche Amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
In sintesi, si supera quindi l’obiettivo del lavoro agile per la metà del personale impiegato in attività “agilizzabili”, a favore di una sua applicazione più attenta a regolarità, continuità ed efficienza. è evidente come una simile modifica, se da una parte non fornisce indicazioni quantitative precise, dall’altra può incentivare il lavoro agile, in quanto è noto che la sua applicazione ha consentito e favorisce regolarità, continuità ed efficienza dell’azione amministrativa.
La seconda innovazione riguarda la
legge del 7 agosto 2015, numero 124, nota anche come “legge Madia”, la quale inizialmente fissava l’obiettivo del 10% del lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni. La legge è già stata modificata durante la fase acuta dell’emergenza sanitaria, dichiarando conclusa la fase sperimentale per quanto riguarda lavoro agile e telelavoro.
La modifica apportata dal decreto-legge in parola è minima ma interessante: come è noto, la legge 124/2015 non faceva direttamente riferimento al lavoro agile, in quanto tale modalità di lavoro sarebbe stata introdotta due anni dopo, con la
legge del 22 maggio 2017, numero 81. Con le modifiche apportate dal decreto-legge 56/2021, l'articolo 14, comma 1, della legge 124/2015 afferma che
le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Il lavoro agile diventa quindi a pieno titolo un elemento della riforma Madia.
Infine, per quanto riguarda il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il decreto-legge 56/2021 riduce le percentuali relative alla quota di personale a cui il lavoro agile deve essere garantito. In particolare, la legge del 17 luglio 2020, n. 77 affermava che il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60% dei dipendenti possa avvalersene. Inoltre, prevedeva che in caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30% dei dipendenti, ove lo richiedano.
Col decreto-legge in parola, i due obiettivi, rispettivamente, del 60% in caso di adozione del POLA, del 30% altrimenti, sono entrambi portati al 15%, a prescindere dall’adozione o meno del POLA. Risulta evidente come il POLA rimanga comunque uno strumento indispensabile a pianificare, gestire e monitorare il lavoro agile.