Logo Synergia srl - Milano

Synergia Magazine

Lavoro agile: quali novità?

di Valerio Langè
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021 pare si torni, per molti aspetti, al regime previgente all’epidemia pandemica, cioè a quanto disciplinato dalla legge del 22 maggio 2017, n. 81. Se per molti aspetti si parla di “ritorno”, occorre tuttavia evidenziare come la definizione di lavoro agile impiegata per tutta la durata dell’emergenza sanitaria (e a cui tutti i provvedimenti succedutisi negli scorsi mesi hanno fatto riferimento) è sempre stata quella sancita dalla legge 81/2017.

Col DPCM in esame, dal testo molto breve, il lavoro in presenza torna dunque ad essere la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa della Pubblica Amministrazione: cessa quindi quanto previsto dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020, numero 2, che prevedeva il lavoro agile come modalità ordinaria di lavoro, ma viene ridimensionato anche quanto previsto dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, il quale affermava come il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione fosse una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, per cui si prevedeva che di regola [...] il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

Si avvia dunque il ritorno al lavoro tradizionale, pur con qualche elemento di flessibilità: infatti, per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria o di ingolfare i trasporti pubblici nelle ore di punta, sarà consentita una più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita.

Per quanto riguarda la futura disciplina del lavoro agile, è in corso il confronto tra Aran e OO.SS. per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
Nel frattempo, tuttavia, l’accesso a tale modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell’accordo individuale (come previsto originariamente dalla legge 81/2017) e subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:
- il lavoro agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
- l’amministrazione deve disporre di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e amministrazione;
- l’Amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al personale i devices necessari.

In concreto, il cosiddetto “rientro in ufficio” è regolato dal decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, il quale prevede che ciascuna Pubblica Amministrazione, che già dovrebbe avere redatto entro il 31 gennaio il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), dovrà redigere il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)Di cosa si tratta?

Il PIAO è introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 80/2021 e si pone l’obiettivo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.
L’obbligo riguarda le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, numero 165, che abbiano più di 50 dipendenti. Sono escluse in ogni caso scuole e istituzioni educative.
Il PIAO deve essere adottato, pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 dicembre 2021, ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente (come il PTAP). In caso di mancata adozione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione (articolo 10, comma 5, decreto legislativo del 27 ottobre 2009, numero 150).

Il PIAO deve definire
•obiettivi programmatici e strategici della performance
•la strategia di gestione del  capitale  umano  e  di  sviluppo organizzativo, anche mediante il  ricorso  al  lavoro  agile,  e  gli obiettivi   formativi   annuali   e   pluriennali (alfabetizzazione   digitale, conoscenze tecniche e delle competenze  trasversali  e manageriali, accrescimento culturale e dei titoli di studio  del personale);
•strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove  risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
•strumenti e le fasi per giungere  alla  piena  trasparenza dell'attività  e  dell'organizzazione  amministrativa  nonché   per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
•elenco delle procedure da  semplificare  e  reingegnerizzare ogni anno;
•modalità e le azioni finalizzate  a  realizzare  la  piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte  dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
•le modalità e le azioni finalizzate al pieno  rispetto  della parità  di  genere,  anche  con  riguardo  alla  composizione  delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Occorre infine che il PIAO preveda le modalità di monitoraggio degli esiti del Piano stesso.

Per quanto riguarda la coesistenza tra POLA e PIAO, occorre attendere che, come indicato nel medesimo articolo 6 del provvedimento in esame, entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto [...] siano individuati e abrogati gli adempimenti  relativi  ai  piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

Copyright © 2009-2016 Synergia srl - Tutti i diritti riservati
Via Settala, 8 - 20124 Milano
Tel. 02.72093033 - Fax 02.72099743
P.IVA 09570410150
chantive-solutions

Magazine   |  Committenti   |  Partners   |  News   |  Legal info