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Nuovo Decreto Legislativo n. 62/2024: la disciplina della valutazione di base.

A cura di Febo Francesco Napione
In data 15 aprile 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Legislativo numero 62/2024, ovvero l’ultimo testo normativo legiferato in attuazione della Legge 227/2021 che poneva al Governo l’onere di riordinare e revisionare le disposizioni vigenti in materia di disabilità. 

Oltre ad aver operato delle significative revisioni al testo della Legge numero 104 del 1992, il Decreto ha sistematizzato e chiarito la procedura della valutazione di base, della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale. Questi tre strumenti rappresentano dei momenti connessi sequenzialmente: il primo passo è la certificazione della disabilità, ovvero la stima del grado di intensità di sostegno che il proprio funzionamento e la propria salute, in relazione all’ambiente esterno, rendono necessario per vivere una vita dignitosa. La valutazione di base è quindi lo strumento attraverso cui avviene questo momento, che si conclude con l’emissione di un certificato che attesta la disabilità dell’individuo. Solo alla fine di questo processo valutativo l’individuo con disabilità potrà procedere con la valutazione multidimensionale e con la successiva costruzione del progetto di vita individuale.

Quanto segue approfondirà il primo di questi tre momenti, la valutazione di base. 

Nell’articolo 5 del Decreto la valutazione di base viene definita come “il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità […] che comprende ogni accertamento dell’invalidità civile previsto dalla normativa vigente”. Consiste quindi in un’azione valutativa della condizione di disabilità da parte di un gruppo di medici, che a conclusione del procedimento rilasceranno una certificazione in cui viene accertata l’invalidità e definito il grado di necessità di sostegno dell’individuo. La valutazione si applica anche ai minori e alle persone anziane (escluse le persone anziane non autosufficienti tra i 65 e i 70 anni, a cui viene garantito l’accesso al Progetto Assistenziale Integrato). Il rilascio del certificato è cruciale in quanto avviene il collegamento tra la persona con disabilità e il sistema di prestazioni e servizi agiti in suo favore. L’articolo 3 comma 2 della legge 104 del 1992, per come modificata dal decreto 62/2024, afferma infatti che la “persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, […] individuata all’esito della valutazione di base”. In questa sede avviene quindi il riconoscimento del diritto dell’individuo di beneficiare di una serie di interventi connessi alla sua necessità di sostegno. 

Il godimento delle prestazioni a seguito dell’ottenimento del certificato di invalidità civile è però solo il prodotto dell’attività di valutazione di base: rimangono molti aspetti preliminari e procedurali che è necessario illustrare in modo da caratterizzare al meglio questo dispositivo.  

È opportuno iniziare dalla fase preliminare, necessaria all’attivazione della valutazione. Il procedimento si attiva su richiesta dell’interessato, o di chi ne fa le veci, con la trasmissione in via telematica all’INPS di un certificato medico introduttivo. Questo documento può essere rilasciato dai medici adeguatamente formati e conterrà dati anagrafici, documentazione relativa all’accertamento diagnostico, una diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD (International Classification of Diseases) e il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate. Una volta trasmesso il certificato medico introduttivo inizia il procedimento di valutazione di base che si conclude entro 90 giorni dalla trasmissione, oppure entro 15 giorni se l’individuo ha patologie oncologiche ed entro 30 giorni se minorenne. L’istante avrà fino a sette giorni prima della visita di valutazione di base per trasmettere eventuale documentazione medica o sociale rilasciata da una struttura pubblica o privata accreditata.

La valutazione avviene in una sola visita, ammenoché al momento della trasmissione non si richieda che la propria condizione venga valutata solo attraverso gli atti trasmessi. Quest’evenienza è però legata a casi eccezionali non ancora definiti; quindi, è presumibile che la maggioranza dei richiedenti affronterà la valutazione in una sola visita collegiale. A comporre il gruppo di medici valutanti vi sono due medici nominati dall’INPS, un professionista sanitario in rappresentanza delle più rappresentative associazioni a tutela delle persone con disabilità (AMNIC, UICI, ENS e ANFFAS), una figura professionale appartenente alle aeree psicologiche e sociali e un medico dell’INPS specializzato in medicina legale che presiede la commissione. Nel caso della valutazione di un minore, uno dei due medici nominati dall’INPS dovrà essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile oppure di specializzazioni affini. È anche possibile farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, ma questa figura non avrà diritto di voto ai fini del rilascio del certificato. 

Come già detto, l’obiettivo della visita consiste nel riconoscimento della condizione di disabilità. Per esprimere un giudizio accurato, il processo valutativo si pone di verificare più aspetti dell’individuo: l’accertamento della condizione di salute, la valutazione delle durature e significative compromissioni, l’individuazione dei deficit funzionali e strutturali che ostacolano l’agire della persona, l’individuazione del profilo di funzionamento della persona limitatamente ai domini della mobilità e dell’autonomia nelle attività di base e strumentali agli atti di vita quotidiana, la valutazione della necessità di sostegno. Questo processo è orientato sulla base dell’ICD e degli strumenti descrittivi dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), includendo la partecipazione del soggetto valutato attraverso lo strumento del WHODAS e dei suoi successivi aggiornamenti. Dal 1° gennaio 2025, nella valutazione di base verrà utilizzata la ICF, congiuntamente con la ICD e altre scale di valutazione consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica. L’utilizzo della Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) rappresenta un passaggio rilevante verso il trattamento della disabilità in un’ottica biopsicosociale, si delinea infatti come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socioculturale di riferimento possono causare disabilità.

Entro 90, 30 (per la valutazione dei minori) o 15 (per la valutazione di pazienti oncologici) giorni dal momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, sarà emesso un certificato con validità non limitata nel tempo, che indica le condizioni individuate. Nel caso di riconoscimento della condizione di disabilità sono incluse nel medesimo certificato la necessità e l’intensità dei sostegni rilevati, nonché il relativo periodo di validità del certificato. A tale riconoscimento consegue l’acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità, con priorità per le occasioni in cui è necessario un tipo di sostegno intensivo. A questo punto, l’individuo la cui condizione di disabilità è verificata, potrà usufruire di interventi, sostegni e benefici misurati alla propria condizione.

Al termine della visita, l’unità di valutazione dovrà informare l’interessato del suo diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, chiarendo infine che la presentazione dell’istanza per l’elaborazione del progetto di vita può essere svolta dallo stesso collegio che ha svolto la valutazione di base. Anche i punti unici di accesso, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, nonché chi opera dimissioni protette e servizi sanitari specialistici, condividono lo stesso dovere informativo nei confronti della persona con disabilità che abbia ottenuto il certificato di invalidità.
 

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