Il Consiglio dei ministri, in data 15 aprile 2024, ha approvato l’ultimo decreto attuativo della L. n. 227/2021, ovvero il Decreto Legislativo numero 62/2024, il quale introduce importanti novità in materia di disabilità ed entrerà in vigore a partire dal 30 giugno 2024.
All’interno del Decreto si introduce l’accomodamento ragionevole, vengono riformate le procedure di accertamento e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione del “Progetto di vita” individuale e personalizzato e vengono realizzate rilevanti modifiche alla Legge numero 104 del 1992, principale provvedimento sulla disabilità.
In particolare, le modifiche al testo originale riguardano la definizione della condizione di disabilità contenuta nell’articolo 3, ai commi 1, 2 e 3. Di seguito verranno mostrate le variazioni comma per comma.
Art. 3 Comma 1.
Il Decreto n. 62 del 2024 modifica direttamente il testo originale, introducendo il concetto, finora assente nella Legge, secondo cui la condizione di disabilità è tale anche a causa dell’interazione del soggetto con barriere di diversa natura, sia fisiche che sociali. Viene poi preferito riferirsi a “persone con disabilità” piuttosto che a “persone handicappate” e si utilizza il termine “compromissione” piuttosto di “minorazione”. Di seguito è mostrato il comma 1 dell’articolo 3 della Legge 104 prima della modifica introdotta dal decreto legislativo n. 62/2024 e dopo la sua entrata in vigore.
Legge 104/1992:
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Decreto 62/2024:
1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
Questa modifica muove verso un inquadramento della disabilità all’interno di una definizione più completa e maggiormente consapevole delle varie dimensioni che la compongono. Infatti si riconosce come una determinata compromissione (fisica, mentale, intellettiva e sensoriale), in relazione al contesto, possa ostacolare la partecipazione alla società così come l’indipendenza degli individui. La necessità di questo cambiamento trova spiegazione nell’articolo 1 recante “Oggetto e finalità” del nuovo decreto, in cui viene dichiarato che questo sforzo legislativo, dovuto all’attuazione della Legge del 22 dicembre 2021 n. 227, è posto in essere per “assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti”. La definizione che viene introdotta dall’Art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo del 3 maggio 2024, n. 62, è uno degli interventi per raggiungere questa finalità, in quanto è maggiormente capace di mettere in luce quali siano gli ostacoli che devono essere rimossi per garantire il pieno godimento di diritti e libertà. Il testo, infine, si allinea alla definizione di “persona con disabilità” prevista all’Art.1 comma 2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ONU-New York 13.12.2006).
Art. 3 Comma 2.
L’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 62/2024 introduce diverse discontinuità con la versione precedente della Legge 104/1992. Viene quindi rivisto il criterio con cui decidere le prestazioni da rivolgere alle persone con disabilità, effettuando uno spostamento dal criterio decisionale della gravità della condizione, al grado di necessità di sostegno rilevato in sede di valutazione di base. Viene quindi operata una distinzione tra le persone che necessitano di sostegno, che può essere lieve o medio e le persone che necessitano di sostegno intensivo, che può essere di livello elevato o molto elevato.
Legge 104/1992:
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Decreto 62/2024:
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
Art. 3 Comma 3.
Il Decreto Legislativo 62/2024 definisce quali siano le caratteristiche della compromissione della persona con disabilità, tali da significare la necessità di un sostegno intensivo e specifica che la presenza di questa necessità assistenziale determina una priorità nell’accesso ai programmi e agli interventi dei servizi pubblici.
Legge 104/1992:
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Decreto 62/2024:
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
L’attuale cambiamento normativo costringe a riflettere sulle implicazioni che questo decreto può avere sul resto delle leggi precedenti in materia di disabilità, che hanno spesso adottato come criterio di priorità la gravità della condizione anziché il grado di intensità del sostegno necessario. Ne è un esempio la Legge 112/2016 sul “Dopo di Noi”, che istituisce il “Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”. Le modalità di conciliazione di questi due criteri rimangono da risolvere, anche se il Decreto 62/2024 sembrerebbe riservare alle caratteristiche del sostegno intensivo gli stessi attributi caratterizzanti la condizione di disabilità grave stabilita dalla Legge 104/1992.
Il Decreto Legislativo 62/2024 introduce quindi importanti modifiche alla Legge 104, introducendo novità a livello di definizione che potranno avere significative ricadute dal momento della sua entrata in vigore.