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Synergia Magazine

PNRR e Servizi Sociali di Ambito Territoriale: modalità di attuazione dei progetti, principi generali e Governance multilivello

di Arianna Zanon e Lorenzo Mainas
L’articolo introduce i principi generali, compresi quelli di amministrazione della governance multilivello, nell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano è inserito in un progetto Europeo più ampio, il Next Generation EU (NGEU) e fa parte della componente dei Dispositivi per la Ripresa e Resilienza. 
Il PNRR permetterà, attraverso una serie di investimenti e riforme, di accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, il conseguimento di una maggiore equità di genere, generazionale e territoriale. Inoltre, segnerà un nuovo inizio nei rapporti finanziari tra stati membri e UE durante la fase di finanziamento e implementazione dei progetti. La prima grande differenza con interventi simili precedenti è che il PNRR si compone di programmi performance based e ciò significa che gli investimenti saranno finanziati tramite le risorse UE e dovranno generare rendimenti superiori al livello della passività ottenuta dal Dispositivo. Inoltre, le varie fasi del ciclo progttuale, dalla scelta degli obiettivi alla rendicontazione, saranno guidate dai criteri Milestone e Target (M&T), i quali saranno necessari nella ricezione dei fondi secondo i quattro scaglionamenti stabiliti per il finanziamento, in base all’ordine cronologico previsto dal Piano. 

Per quanto riguarda il percorso da seguire per l’attuazione dei progetti, le Amministrazioni centrali potranno procedere per via diretta e quindi farsi carico della gestione, del monitoraggio, del controllo amministrativo di rendicontazione dei progetti o, in alternativa, potranno delegare queste funzioni ai principali beneficiari dei fondi: per la sottocomponente 2.1 della Missione 5, gli Ambiti Territoriali. Questi ultimi verranno individuati, a seconda delle caratteristiche degli interventi, attraverso le seguenti modalità:
Concertativo-Negoziale: i progetti vengono individuati attraverso un percorso di concertazione con gli Ambiti, formalizzando l’intesa raggiunta con un
Protocollo/Convenzione;
•Attraverso Avviso pubblico, in cui i rispondenti, in seguito alla manifestazione di volontà, saranno inseriti in una graduatoria a evidenza pubblica;
•La predisposizione di atti normativi ad hoc, attraverso i quali vengono assegnate le risorse per specifici obbiettivi di sviluppo.

In accordo con le linee guida contenute nel Piano Operativo per la sottocomponente 2.1 della Missione 5 (DD 450/2021 e DD 41/2022 MLPS), in via generale, durante il processo di attuazione dei progetti le Amministrazioni dovranno sottostare ai principi generali e agli obblighi delle precedenti normative nazionali ed europee. 
Come sopra accennato, le Amministrazioni hanno l’obbligo di rispettare i criteri e le scadenze stabilite dai M&T. Il mancato soddisfacimento dei requisiti richiesti per la documentazione nelle tempistiche stabilite porterà ad una riduzione o revoca dei contributi e la loro successiva assegnazione ad altri enti fino a concorrenza delle risorse. 

In base all’art 9 del Regolamento UE 2021/241, vi è l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento. Questo stabilisce che, i fondi erogati dal Dispositivo, possono considerarsi aggiuntivi rispetto ad altri programmi finanziati dall’Unione. I progetti di riforma e di investimento potranno essere sostenuti attraverso altri programmi dell’UE esclusivamente nel caso in cui questi non coprano lo stesso costo del PNRR. Lo stesso principio viene applicato alle risorse provenienti dal Bilancio statale. È prevista, invece, la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti per la copertura di diverse quote/parti dello stesso, a condizione che quel sostegno non copra il medesimo costo. 
Allo stesso modo, le risorse del PNRR potranno essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari di progetti per il reclutamento delle risorse umane necessarie alle attività di attuazione, controllo, rendicontazione e amministrazione dei progetti. Vi è inoltre la possibilità per le amministrazioni di utilizzare personale esterno secondo lo stesso principio di attinenza alle attività dei progetti. Non saranno ritenute ammissibili di rendicontazione nel PNRR le spese per il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività ordinarie, anche se questo viene considerato utile per lo svolgimento degli interventi progettuali. Il personale addetto all’attuazione dei progetti potrà essere assunto con contratto a tempo determinato prorogabile non oltre il 31 dicembre 2026. 

La gestione del PNRR prevede l’adozione di un modello di governance multilivello. È stato istituito il Servizio centrale per il PNRR, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, insieme alle Amministrazioni centrali titolari di progetti, svolge un ruolo di controllo sugli Ambiti Sociali Territoriali durante il processo di attuazione dei progetti. Gli Ambiti sono tenuti alla partecipazione ai progetti di loro competenza e sarà compito del Comune capofila manifestare la volontà di partecipare al progetto e occuparsi della sua rendicontazione
Nel caso in cui più Ambiti decidano di formare un consorzio per partecipare ad un progetto comune, questi dovranno seguire la normativa vigente in materia di gestione associata dei servizi. La titolarità del progetto e la gestione faranno capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione. Si evince che, al fine di perseguire i principi di efficienza ed efficacia voluti dal piano, gli ATS possono utilizzare lo strumento della co-progettazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel DM 72 del 2021.
Se gli Ambiti decidono di gestire una pluralità di progetti in maniera associata, potranno fare lo stesso anche con le risorse relative al numero di progetti di cui sono attuatori. Laddove gli Ambiti decidano di gestire in maniera associata un singolo progetto, il budget verrà calcolato per singolo progetto. Risulta quindi necessario specificare che il budget dipenderà dal numero di progetti attivati e non dal numero di Ambiti che li attivano.
Anche nel caso in cui in risposta ai bandi l’ente decida di gestire i progetti con soggetti del terzo settore, la titolarità del progetto resta in capo al beneficiario individuato all'atto dell'adesione al bando, restando le modalità di gestione rimesse all'Amministrazione locale titolare di progetto.
Va specificato che, esclusivamente nel caso in cui l’Ambito non manifesti la volontà di partecipare ad una linea di attività, allora un Comune appartenente all’Ambito potrebbe decidere di partecipare in autonomia. Salvo la linea di attività non preveda la possibilità di attribuire più di un progetto per Ambito, in caso di contemporanea partecipazione dell’ATS e di un Comune ad esso appartenente verrà considerata valida la sola partecipazione dell'ATS. Se invece due Comuni dello stesso Ambito dovessero candidare il proprio progetto, solo quello con il miglior punteggio potrà essere ammesso al finanziamento.

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