Chiarimenti in merito all’istituto della co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 117 del 2017
Con la
nota 1059 del 7 luglio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’istituto della
co-progettazione di cui all’
art.55 del D.Lgs. 117/2017.
Nel dettaglio, si afferma che la Pubblica Amministrazione possa procedere alla realizzazione dei progetti finanziati dalla Missione 5 “
Inclusione e Coesione”, Componente 2 “
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “
Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” coinvolgendo gli Enti del Terzo Settore attraverso la co-progettazione, ma è necessario che all’interno dell’Avviso Pubblico per la ricognizione degli ETS interessati e del progetto di massima eventualmente allegato non vi sia una descrizione dettagliata dei servizi da realizzare, altrimenti si ricade all’interno della logica del
Codice dei Contratti Pubblici. La co-progettazione, per come è definita all’interno del
D.M. 72/2021 è fondata sulla “
co-responsabilità, a partire dalla co-costruzione del progetto (del servizio e/o dell’intervento), passando per la reciproca messa a disposizione delle risorse funzionali al progetto, fino alla conclusione delle attività di progetto”, quindi il
progetto di dettaglio deve costituire la risultanza ex-post dell’apporto plurale dei diversi soggetti che hanno partecipato al tavolo di lavoro.
Un altro chiarimento molto importante viene dato sulla possibilità per gli ETS di realizzare interventi infrastrutturali, come previsto da alcuni sub-investimenti della M5C2.1. Il Ministero afferma che la dichiarata finalità solidaristica di sostegno a soggetti che versano in condizioni di fragilità insita negli interventi di ristrutturazione fa emergere una stretta connessione funzionale tra l’intervento strutturale e le attività di interesse generale da svolgersi nell’immobile oggetto dell’intervento e, di conseguenza, la stessa finanziabilità della ristrutturazione dell’immobile trova la sua giustificazione in quanto precondizione di realizzazione delle attività di interesse generale, nella cui concreta implementazione possono essere conseguiti gli obiettivi di inclusione sociale. Inoltre, poiché gli interventi infrastrutturali non possono essere realizzati, nella maggior parte dei casi, direttamente dagli ETS, questi ultimi saranno chiamati a delegare la loro realizzazione ad un soggetto terzo: si tratta, a ben vedere, di una delega necessitata dalla legge, nonché dalla tipologia degli interventi, in quanto la realizzazione di tali lavori non può prescindere dal possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’operatore economico, nonché dei requisiti di esperienza e di professionalità dei progettisti prescelti. In più, nell’individuazione dell’operatore economico che dovrà svolgere i lavori, se da un lato gli ETS non sono configurabili come stazioni appaltanti tenute all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, dovranno comunque attivare, in ragione della natura pubblica del finanziamento, procedure che seguano gli stessi principi (pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato). Queste regole dovranno essere seguite sia nel caso di immobili pubblici messi a disposizione dell’ETS sia per immobili di proprietà dell’ETS, messi a disposizione per la realizzazione delle attività progettuali.
Infine, viene ribadito che l’Unità di Missione sta predisponendo il manuale per la rendicontazione dei progetti facenti capo alla M5C2.1, il quale darà indicazioni più puntuali sulle procedure e sui giustificativi di spesa da inserire sul sistema informativo ReGiS, anche per la tipologia di costo “Affidamenti agli Enti del Terzo Settore”.
È possibile scaricare la nota ministeriale dalla sezione allegati in fondo alla pagina.