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Quota Servizi Fondo Povertà: assunzioni e rafforzamento dei servizi sociali

A cura di Monica Di Cecco
Recentemente, sono emersi dubbi da parte di alcuni Ambiti Territoriali Sociali riguardo all'utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP). In particolare, sono state sollevate le seguenti questioni: è possibile per un ATS che assume un assistente sociale e lo rendiconta attraverso la QSFP, ricevere anche l'incentivo statale denominato "contributo assistenti sociali"? Le due misure sono compatibili?
Inoltre, l’assistente sociale rendicontato attraverso la QSFP deve dicarsi esclusivamente alla gestione della povertà?
 
Per rispondere a questi interrogativi, è essenziale considerare alcuni elementi normativi.
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l’erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. 

L’obiettivo è il raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e di un ulteriore obiettivo di servizio definito da 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti.  

Il contributo è così determinato: 
40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000
20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Il diritto al finanziamento non riguarda unicamente le nuove assunzioni ma riguarda tutti gli ATS che rientrano nelle soglie previste dalla normativa, nel merito della proporzione assistenti sociali/popolazione residente.  

Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, gli ambiti possono acquisire gli operatori previsti dagli atti di programmazione locale con le modalità previste dalla legge e ammissibili a finanziamento ai sensi delle Linee Guida per l’impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà 2022-2023, e comunque nel rispetto dei propri vincoli assunzionali e delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento del personale negli enti locali, così come previsto dalla seguente Tabella.

La tabella illustra la risposta al primo quesito, specificando le categorie in cui la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e l'incentivo statale "contributo assistenti sociali" sono compatibili, insieme agli importi economici corrispondenti.

Se un ATS presenta meno di un assistente sociale per ogni 6.500 abitanti, ad esempio uno ogni 7.000 o 8.000 abitanti, questo verrà finanziato attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), ma non sarà eleggibile per ricevere il Contributo Assistenti Sociali, poiché non soddisfa il requisito minimo per le prestazioni di assistenza sociale essenziali.

Per gli ATS che superano il rapporto di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti, ad esempio uno ogni 3.000 o 2.000 abitanti, anch'essi non riceveranno il Contributo Assistenti Sociali. In questo caso, tutte le spese possono essere coperte attraverso la QSFP.

Tuttavia, se la proporzione di assistenti sociali si colloca tra un assistente ogni 6.500 abitanti e uno ogni 1.500 abitanti, l'ATS riceverà un incentivo del Contributo Assistenti Sociali di 40.000 euro. Questo importo permetterà di coprire interamente le spese relative all'assistente sociale senza necessità di ricorrere alla QSFP.

Infine, se il rapporto è tra un assistente ogni 5.000 e uno ogni 4.000 abitanti, l'ATS beneficerà di un incentivo di 20.000 euro dal Contributo Assistenti Sociali. I restanti 20.000 euro necessari per coprire i costi dell'assistente sociale potranno essere rendicontati tramite la QSFP.


In merito al secondo quesito, il Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021- 2023 e il DL 48/2023 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 , definiscono che il personale con qualifica di assistente sociale la cui spesa è sostenuta dal Fondo povertà per la funzione di attuazione dei livelli essenziali connessi all’ADI e a individui che si trovino in simili condizioni di disagio economico, deve in ogni caso essere dedicato all’area povertà.

Le spese ammissibili QSFP 2022 e 2023 e dunque gli interventi finanziabili sono
-Il rafforzamento del Segretariato sociale;
-Il Servizio di pronto intervento sociale;
-Il rafforzamento del Servizio Sociale per la presa in carico, inclusa la componente della valutazione multidimensionale; 
-Il sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
-Servizio di mediazione culturale;
-Sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
-Assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità

Sono inoltre finanziabili i seguenti interventi: 
-Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
-Rafforzamento dei sistemi informativi, funzionali ai servizi ammissibili a finanziamento;
-Attivazione e realizzazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
L’impegno degli operatori impiegati nelle attività finanziate mediante la QSFP è rendicontabile esclusivamente per le ore effettive di servizio svolto.
 

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