Mentre le attività connesse ai percorsi di presa in carico sono state fortemente impattate dalla sospensione delle misure di condizionalità disposta dal
Decreto Cura Italia, restano immutate le responsabilità in capo ai Comuni in materia di controlli sui requisiti anagrafici – di cittadinanza e residenza – dichiarati dai richiedenti in sede di domanda.
In questa fase emergenziale, gli operatori anagrafici coinvolti nel lavoro di verifica (Coordinatori e Responsabili dei controlli su GePI) potrebbero così sfruttare la verosimile riduzione del carico lavorativo su altri fronti per mettersi in pari rispetto agli adempimenti operativi e informativi relativi ai casi RdC loro assegnati. Il lavoro di controllo sui requisiti anagrafici può infatti in larga parte essere svolto da remoto, grazie al supporto degli strumenti digitali – in particolare dalla piattaforma GePI, accessibile da pc – e dei data base anagrafici.
Come funziona il processo? Il Comune di ultima residenza (quello dove il richiedente risiede al momento della domanda) deve svolgere i controlli sui beneficiari e riportare nella finestra dedicata di GePI il periodo di residenza risultante dai propri atti. In caso di trasferimento, l’operatore può, sempre tramite GePI, assegnare la verifica di ulteriori periodi al Comune di precedente residenza, che andrà a restituire sulla piattaforma l’esito delle verifiche, ossia il periodo di residenza nel proprio Comune. È necessario procedere a ritroso, trasmettendo le richieste ai Comuni di precedente residenza, fino al compimento dei dieci e dei due anni, calcolati dalla piattaforma sulla base di tutti i periodi complessivamente indicati dai Comuni. Infine, il responsabile dei controlli che inserisce nello storico un periodo di residenza tale da fare scattare il raggiungimento dei due requisiti deve, cliccando sull’apposita icona, restituire i risultati della verifica al Comune di ultima residenza, il quale potrà così finalizzare gli esiti in piattaforma. Il Comune di ultima residenza è infatti il responsabile della chiusura della pratica e dell’invio di eventuali segnalazioni a INPS.
In questi ultimi mesi, da quando cioè le funzionalità della piattaforma sono state quasi integralmente implementate, diversi malfunzionamenti e veri e propri cortocircuiti sono stati segnalati dagli operatori – e non per tutti esiste ad oggi una soluzione.
Le difficoltà vengono riscontrate innanzitutto nella ricostruzione di storici di residenza poco lineari: casi di ripetuti trasferimenti, periodi di residenza all’estero, casi di irreperibilità e altre condizioni possono rendere davvero complesso e stressante il lavoro dei responsabili dei controlli.
Non finisce qui. Di fronte a variazioni anagrafiche intercorse dal momento della presentazione della domanda RdC, il lavoro degli operatori rischia di venire bloccato. Infatti, dal momento che il sistema informativo RdC non comunica tali variazioni alla piattaforma GePI, si genera una divergenza tra le condizioni attuali del nucleo beneficiario e le informazioni a cui accedano e in base alle quali agiscono i responsabili dei controlli. È importante notare che non sempre tale divergenza impatta sul lavoro degli operatori, i quali sono tenuti a svolgere i controlli sul possesso dei requisiti anagrafici limitatamente a quanto dichiarato al momento della domanda del RdC. Tuttavia, qualora si rivelasse necessaria la convocazione del richiedente allo scopo di acquisire alcune informazioni necessarie al completamento delle attività di controllo, potrebbero verificarsi degli impedimenti: ad esempio, nel caso di trasferimento successivo alla presentazione della domanda RdC o in quello di decesso del richiedente.
Purtroppo gli utenti della piattaforma GePI non possono riportare sul sistema informativo RdC le variazioni anagrafiche rilevate; in particolare, non dispongono di strumenti formali per darne comunicazione ai responsabili della presa in carico (i Case manager e gli operatori dei Centri per l’Impiego), né tantomeno ad INPS. Le segnalazioni che oggi vengono tramesse tramite GePI devono quindi riguardare solamente i casi in cui si verifica che i requisiti mancavano al momento della domanda. Le conseguenze in termini di sanzioni sono infatti pesanti: ai nuclei coinvolti da queste segnalazioni verrà revocato il beneficio e imposta la restituzione di quanto indebitamente percepito, ai sensi dell’articolo 7 comma 3 del
Decreto Legge 4/2019.
Non esiste – e per come è impostato il sistema informativo oggi è difficile che possa essere aggiunta – una funzionalità GePI per comunicare le variazioni anagrafiche, a prescindere che esse siano state o meno dichiarate dal nucleo.
Nonostante le mancanze e le questioni aperte appena evidenziate, è importante sottolineare che le attività di controllo sui requisiti anagrafici dei beneficiari RdC sono nella maggior parte dei casi realizzabili, anche in modalità Smart Working; e che, soprattutto, non sono state sospese in questo periodo emergenziale.