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Reddito di Cittadinanza: cosa cambia con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2022 a livello di Comuni e Ambiti territoriali

Di Arianna Zanon e Emilio Gregori
Il seguente articolo vuole approfondire le principali novità che la Legge n.234 del 30 dicembre 2021 – o Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – ha introdotto in campo di Reddito di Cittadinanza, prevedendo la modifica di alcuni commi del D.L. 4/2019.
 
 
La prima grande novità introdotta dalla L. 234/2021 riguarda l’importo mensile del Reddito di Cittadinanza, ridotto di 5 euro mensili in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro congrua, a partire dal mese successivo di tale indisponibilità. Esclusi, in questo caso, saranno i nuclei familiari in cui non sono presenti componenti tenuti agli obblighi di lavoro, in cui sia presente un minore di età inferiore ai tre anni o una persona affetta da grave disabilità o nei casi in cui il beneficio sia inferiore a 300 euro, moltiplicato per il parametro corrispondente nella scala di equivalenza. Tale riduzione sarà sospesa, a partire dal mese successivo, nei casi in cui almeno un componente del nucleo abbia intrapreso un’attività lavorativa dipendente o autonoma da almeno un mese continuativo.
 
Un ulteriore cambiamento rispetto alla normativa precedente è quello relativo all’obbligo di lavoro. In particolare, la legge di Bilancio 2022 stabilisce che la domanda per l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza costituisce automaticamente anche la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) dei beneficiari che possiedono i requisiti per l’attività lavorativa, con lo scopo di una presa in carico celere da parte dei Centri per l’Impiego. 
Inoltre, se prima la decadenza del beneficio si verificava con il rifiuto di tre offerte di lavoro congrue, ora il numero è sceso a due. In più, sono stati modificati anche i criteri secondo i quali un’offerta di lavoro può essere considerata congrua. Secondo i nuovi aggiornamenti, il luogo di lavoro potrà essere ubicato entro gli ottanta chilometri di distanza dal luogo di residenza del beneficiario o raggiungibile in un tempo massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, anche per le offerte a tempo determinato o a tempo parziale. Nel caso in cui si trattasse di un’offerta stabile sarà considerata congrua ovunque essa sia collocata nel territorio italiano
Per quanto riguarda invece la ricerca attiva del lavoro da parte del beneficiario, la legge prevede che questa venga effettuata presso il Centro per l’Impiego con cadenza almeno mensile, pena la decadenza del beneficio in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo. Gli stessi criteri vengono applicati anche al Patto di Inclusione Sociale presso i servizi di contrasto alla povertà per la verifica dei risultati che il beneficiario ha raggiunto e del rispetto degli impegni individuati all’interno del progetto personalizzato. 
 
Altra grande novità è quella relativa ai Progetti Utili alla Collettività (PUC). I Comuni, infatti, sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza per lo svolgimento di attività a titolo gratuito, non assimilabili e senza l’obbligo di un’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o di pubblico impiego. Se il numero si riferisca a tutti i beneficiari o solo ai beneficiari tenuti agli obblighi al momento non è ancora chiaro, sarà necessario attendere un approfondimento in questo senso da parte del MLPS.
Un altro punto di interesse per Comuni e Ambiti Territoriali riguarda gli assistenti sociali case manager: all’interno del Patto per l’Inclusione Sociale, infatti, dovranno essere previsti degli incontri in presenza con i beneficiari con cadenza almeno mensile presso i servizi di contrasto alla povertà, per poter verificare i risultati raggiunti e il rispetto degli impegni che sono stati presi al momento della stipula del progetto personalizzato.
 
L’ultimo grande aggiornamento riguarda l’aumento dei controlli sui beneficiari della misura del Reddito di Cittadinanza: sono previsti infatti maggiori controlli sulla situazione dei componenti del nucleo familiare, grazie alla realizzazione della Banca dati condivisa tra INPS ed Enti Locali, già prevista dal D.L. 4/2019, per lo scambio di informazioni e la verifica dei dati. Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore della Legge dovrà essere stipulata una convenzione tra l’INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della Giustizia per lo scambio integrale dei dati e, entro il 31 marzo, è stata pianificata l’adozione di un Piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nelle DSU che dovrà essere redatto dall’INPS annualmente, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in modo da poter prevedere lo scambio di dati anche con le competenti autorità di stati esteri. In più, l’INPS dovrà trasmettere al Ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari della misura, “per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all’INPS di disporre, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio” (Legge 30 dicembre 2021, n.234, cc.75). Ma rispetto alle verifiche, la novità di maggiore rilievo per i Comuni, riguarda la stretta sui controlli anagrafici e le relative tempistiche: INPS effettuerà un primo screening sul rispetto dei requisiti di residenza e soggiorno, attraverso le banche dati a propria disposizione, sempre che l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) diventi effettiva sollevando i Comuni da tale compito. Nel caso in cui INPS rilevi situazioni dubbio o sospette, sarà richiesto (tramite la piattaforma GePI) l’accertamento al Comune, che dovrà provvedere entro il termine di 120 giorni. Ciò significa che verrà posto un freno alla percezione del beneficio nell’inerzia del ritardato, o inesistente, controllo da parte del comune: durante questo periodo il beneficio viene infatti sospeso, ma, allo scadere dei 120 giorni, in caso di inadempimento del Comune, verrà comunque ripreso e qualora dovesse poi risultare che le somme erogate fossero non dovute (per mancanza appunto dei requisiti non appurata dal comune), “il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale”. È stato così chiarito ciò che il combinato disposto della normativa precedente già configurava rispetto alla fattispecie del danno erariale per colpa grave legata al consapevole e doloso inadempimento.
 
Concludendo, è possibile notare che la struttura della misura del Reddito di Cittadinanza è rimasta, per la maggior parte, invariata, sebbene siano state introdotte alcune importanti riforme nelle sue modalità di applicazione. In allegato al presente articolo è possibile scaricare il testo del D.L. 4/2019 con in evidenza le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

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