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Reddito di Cittadinanza e cittadini stranieri: quali sono le categorie ammesse?

Di Giorgia Cascone
Recentemente, gli operatori comunali addetti ai controlli anagrafici in ambito di assegnazione del Reddito di Cittadinanza si sono trovati dinanzi a numerose richieste di chiarimento da parte di cittadini stranieri richiedenti l'accesso al suddetto beneficio. L’estensiva interpretazione della normativa a riguardo sta portando, però, a una sua errata applicazione e, in particolare, alla concessione del beneficio a chi possiede un permesso di soggiorno “standard” (ossia temporaneo). Tuttavia, il Decreto-legge del 28 gennaio 2019 n.4 contiene un’indicazione molto specifica a riguardo che, per quanto formulata in modo tale da prestare adito a qualche fraintendimento, non lascia spazio ad alcuna interpretazione. Proviamo, allora, a fare chiarezza.

Nell’articolo 2, vengono elencati i requisiti che è necessario soddisfare affinché il richiedente possa ottenere il Reddito di Cittadinanza, oltre al requisito base di residenza in Italia per più di 10 anni dei quali gli ultimi 2 in maniera continuativa. 
Il primo caso ad essere menzionato come ammissibile è quello in cui si possieda cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea. Nel caso dei cittadini comunitari, inoltre, solo i titolari di diritto di soggiorno o di soggiorno permanente in Italia possono richiedere il beneficio. Per quanto riguarda, invece, i cittadini extracomunitari, è comunque possibile richiedere il beneficio, ma solamente se si ha titolo a un permesso di soggiorno UE di lungo periodo o se si ha un familiare che risponde ad una delle precedenti condizioni. Un’ultima categoria di richiedenti ammissibili è rappresentata dai cittadini che godono di protezione internazionale (considerando sempre il requisito di residenza sopra menzionato. Infatti, come stabilisce la Direttiva 2011/95/CE, essi hanno diritto a tutte le forme di assistenza delle quali godono i cittadini del Paese che li accoglie. 
 
Come anticipato, per quanto la normativa in questione risulti esauriente, l’utilizzo di alcuni termini può portare ad equivoci. In particolare, il riferimento a “diritto di soggiorno”, “diritto di soggiorno permanente” e “permesso di soggiorno di lungo periodo”, può indurre a pensare che chi è titolare di un permesso di soggiorno ordinario sia legittimato a richiedere l’ottenimento del Reddito di Cittadinanza. Tuttavia, quest’ultimo titolo, non solo non viene menzionato nel Decreto-legge, ma è di natura ben diversa rispetto a quelli che invece vengono ritenuti ammissibili.

Vediamo allora di fare chiarezza circa la definizione di ognuno di essi: il “diritto di soggiorno” è previsto per qualunque cittadino europeo che soggiorni in Italia fino ad un limite di 3 mesi, dopodiché esso deve essere giustificato ad esempio con una condizione lavorativa e economica stabile. Quando quest’ultimo viene detenuto per più di 5 anni, il cittadino in questione ottiene il diritto di soggiornare in Italia a vita, e quindi si parla di “diritto di soggiorno permanente”. Il “permesso di soggiorno UE di lungo periodo”, invece, può essere richiesto da quei cittadini di Paesi terzi che abbiano soggiornato regolarmente in uno dei Paesi europei per più di 5 anni. Tuttavia, tale permanenza deve poter considerarsi relativamente continuativa e deve essere accompagnata da una serie di altre condizioni (lavoro, stabilità economica, etc.). Vale la pena notare che per ottenere quest’ultimo permesso è necessario presentare una richiesta. Di conseguenza, se anche un cittadino extracomunitario rispondesse a tutti i requisiti per esserne titolare, non potrebbe comunque richiedere il Reddito di Cittadinanza. 
 
In conclusione, solamente le tre fattispecie nominate nel Decreto-legge, più quella relativa al familiare rientrante in una delle stesse e allo status di rifugiato, rispondono ai requisiti necessari per la richiesta del Reddito di Cittadinanza che, invece, esclude i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno temporaneo.

(Fonte immagine: Caritas italiana)

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