In particolare, le novità consistono nella categoria A1.05.01, la quale accoglie contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (introdotto dalla Legge 431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza (RdC), e nella categoria A1.04.03, che concerne le misure delle Province autonome con finalità analoghe al Reddito di cittadinanza (art. 13, co. 2, D.L. 4/2019).
In particolare, la nuova categoria A1.05.01 accoglie i contributi per gli affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza. Gli enti locali, una volta erogati i contributi, dovranno comunicare all’INPS la lista dei beneficiari. In questo modo viene data attuazione alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 6, del Decreto 19 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, secondo cui i contributi concessi a valere sul citato Fondo non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del RdC, ai sensi del sopracitato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La nuova sezione affianca la preesistente A1.05, nella quale confluiscono i Contributi Economici per Alloggio, categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze, che vengono ritenuti cumulabili con la quota b del Reddito di cittadinanza.
I dati relativi ai contributi affitto andranno inseriti nel SIUSS come “prestazioni obbligatorie”, indicando obbligatoriamente:
-
- - la data inizio dell’erogazione
- - la data di fine dell’erogazione
- - l’importo mensile erogato
La nuova categoria A1.04.03 accoglierà invece le misure aventi finalità analoghe a quelle del Reddito di Cittadinanza erogate dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. Tali enti dovranno quindi trasmettere al SIUSS le informazioni relative a tali misure a partire dall’annualità 2022, affinché queste prestazioni non vengano computate ai fini dell’accesso, della quantificazione e del mantenimento del RdC.
Un apposito avviso, con data febbraio 2022 e titolo “Introduzione nuove categorie”, è stato pubblicato nella pagina relativa al SIUSS del sito internet dell’INPS. È possibile accedere alla pagina all’interno della sezione “Dati, ricerche e bilanci”.